Ricorso possibile? Forse, ma dopo le elezioni. Ecco perché il voto del 24 e 25 maggio è salvo
Catania – Il cuore del provvedimento del Tar di Catania è riassumibile, in sostanza e nel concreto, in poche righe: i cittadini elettori che hanno inoltrato i due ricorsi non erano pienamente legittimati a farlo in questa fase. Ma possono farlo dopo le elezioni. Prima del voto sarebbero stati titolati al ricorso i candidati, nessuno di loro ha chiesto al Tar di pronunciarci. Ecco perché i ricorsi presentati al collegio amministrativo per annullare l’indizione delle elezioni, con un ricorso principale relativo alla tempistica delle dimissioni di Basile e uno aggiuntivo relativo alle firme raccolte a sostegno delle liste pro Basile – sono stati respinti. Il Tar Catania pone poi un problema di competenza relativa alla giurisdizione, che in questi casi sarebbe del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Il Collegio invece non entra nel merito delle questioni poste dai ricorrenti, non si sbilancia sulla loro fondatezza o infondatezza, che resta una questione aperta e che in teoria potrebbe essere ripresentata dopo il voto. Da quel momento in poi, sono titolati anche i cittadini elettori, all’azione.
Giudice ordinario o amministrativo?
“L’articolo 129, comma 1, codice di procedura amministrativa – scrive il Collegio – consente l’impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi. Non possono quindi attivare il giudizio di primo grado i cittadini elettori, che possono invece tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti. In conclusione, il presente giudizio deve farsi rientrare nella categoria del c.d. “rito ordinario”.
Cittadini non legittimati
“Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene che i deducenti siano privi di legittimazione e di interesse ad avversare gli atti in epigrafe. Segnatamente, per essere legittimati al ricorso, occorre la titolarità (che va affermata e dimostrata in giudizio) di una posizione giuridica soggettiva che sia differenziata da quella della generalità dei consociati e che sia attualmente e direttamente esposta ad un pregiudizio derivante dall’atto contestato; ciò in quanto nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche, non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato altrimenti l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa”.
Azione popolare
“La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto; in caso contrario, l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa”, prosegue il Collegio.
Ricorso? Forse ma dopo le elezioni
“Nella vicenda in esame i deducenti – cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina – non hanno contestato i “risultati elettorali” (la competizione elettorale, invero, non si è ancora svolta), ma hanno agito a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa (richiamando l’“interesse diretto, concreto ed attuale a che la competizione elettorale si svolga nel pieno rispetto delle leggi che ne garantiscono l’ordinato, trasparente e corretto svolgimento”: cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio), ciò che deve ritenersi escluso, per le ragioni sopra precisate. Ne consegue che, poiché i cittadini-elettori ricorrenti non sono titolari di un interesse personale, differenziato e qualificato pregiudicato direttamente dai provvedimenti la cui illegittimità si intende far valere con il proposto ricorso, l’azione spiccata – con l’atto introduttivo del giudizio – è inammissibile”.
17. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato con lo stesso mezzo di gravame una nota prefettizia di mera comunicazione – e, dunque, priva di spessore provvedimentale – del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali.

Riassumendo, voto per il senatore Giorgianni : Zero