Una decisione destinata a fare da precedente anche per il ricorso pendente su Messina
Nessun limite quantitativo all’esenzione dalla raccolta delle firme per i partiti rappresentati all’Assemblea Regionale Siciliana. È questo il principio cardine che emerge dalle motivazioni della sentenza depositate dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sede staccata di Catania) in merito al contenzioso elettorale di Barcellona Pozzo di Gotto. Un chiarimento interpretativo che va oltre i confini del singolo Comune, fornendo coordinate giuridiche destinate a pesare in maniera determinante anche sul ricorso analogo attualmente pendente sul Comune di Messina.
L’esonero si estende a tutte le liste collegate
Nel motivare la decisione, i magistrati etnei hanno analizzato nel dettaglio la portata della normativa regionale sulle sottoscrizioni elettorali. La sentenza chiarisce infatti che “la disposizione normativa, nel prevedere le esenzioni dall’obbligo di raccolta delle firme per le forze politiche strutturate nell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca (‘una forza politica, una sola lista’)”.
Secondo i giudici, una lettura restrittiva tradirebbe la lettera della norma: “Il dato testuale, invece, valorizza espressamente il riferimento alle ‘liste dei candidati’ e non contiene alcun limite numerico espresso all’operatività dell’esenzione (la prospettazione dei ricorrenti richiede, invece, di introdurre in via interpretativa un limite quantitativo che la fonte primaria non contempla)”.
“Non si può comprimere la capacità competitiva delle forze politiche”
La sentenza sottolinea come l’esonero risieda in capo al soggetto politico promotore e non alla singola lista. Pertanto, “l’estensione dell’esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge”.
I magistrati evidenziano anche le conseguenze sul piano dell’equità della competizione elettorale: “Costringere un partito radicato all’Ars a presentare una sola lista (esentata), precludendogli la facoltà di articolarsi in più liste collegate (civiche o di scopo) dotate del medesimo esonero, significherebbe, pertanto, comprimere sensibilmente la capacità competitiva della forza politica, costringendola a defatiganti adempimenti burocratici (rectius la raccolta firme per le liste civiche collegate) non previsti per la lista principale”.
Trattandosi di uno snodo giuridico identico a quello sollevato per le elezioni del capoluogo, l’orientamento fissato dal Tar Catania costituisce un quadro di riferimento teorico che molto probabilmente guiderà l’esito della decisione attesa per Messina.
Verbali confermati e rigetto delle contestazioni sui voti
Oltre alla questione delle sottoscrizioni, il provvedimento del Tar definisce il quadro delle contestazioni mosse ai verbali di scrutinio. L’impugnativa presentata da Michele Mandanici, Santo Lepro e Antonino Tindaro Munafò contro il Ministero dell’Interno e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stata respinta, mentre le istanze istruttorie sono state bollate come “esplorative inammissibili” per mancanza di evidenze documentali idonee a smentire i verbali ufficiali.
Respinto e dichiarato in parte inammissibile anche il ricorso incidentale presentato da Tindaro Grasso, che mirava al recupero di 46 voti per la lista “Fuori dal Coro”. Per i giudici, la “prova di resistenza” sul superamento dello sbarramento del 5% è rimasta priva di dimostrazione, lasciando immutato il verbale di proclamazione degli eletti.

