Messina. Direttore generale del Comune, nessuna inconferibilità

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Redazione

Messina. Direttore generale del Comune, nessuna inconferibilità

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sabato 09 Ottobre 2021 - 08:45

L'Anac su nomina del Dg: esperti del sindaco in Sicilia non integrano ipotesi inconferibilità per l'anticorruzione

MESSINA – Tra le figure speciali che la legislazione elettorale siciliana ha, vi è quella dell’esperto del sindaco. Una figura che, in quanto di alto profilo tecnico, deve coadiuvarlo nella realizzazione del mandato a cui lo stesso si era impegnato innanzi ai cittadini. A seguito di segnalazione, il segretario generale del Comune della tredicesima città d’Italia per numero di abitanti, chiedeva all’Anac di valutare se la nomina di Federico Basile, già esperto del sindaco, fosse valida e non in contrasto con le norme anticorruzione.

Anac, preso atto della segnalazione, aveva espressamente contestato al Comune, al Rpct (responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza) ed al direttore generale che “l’attività svolta dallo stesso quale ‘esperto’ nominato dal sindaco (ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/1992) sembrerebbe essere connotata dai requisiti della stabilità, della continuità, dell’organizzazione e della rilevanza economica, che l’Autorità considera significativi nell’individuazione di un’attività professionale retribuita dall’ente che conferisce l’incarico idoneo a configurare la fattispecie di inconferibilità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2013 (in tal senso, oltre ai precedenti citati nella richiesta di parere, si vedano anche le più recenti delibere 537/2019 e 400/2020”). In sede di controdeduzioni, l’avvocato Santi Delia, per conto del direttore generale peloritano, aveva enfatizzato la peculiare e unica a livello nazionale disciplina della figura degli esperti del sindaco nella legislazione regionale siciliana giacchè “nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell’ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni che agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall’Amministrazione comunale” rilevando come i copiosi precedenti citati dall’Anac in sede di contestazione non potessero ritenersi applicabili alla diversa disciplina che solo in Sicilia trova applicazione.

Anac, in sede di provvedimento di archiviazione, ha valorizzato tale argomento evidenziando che “il ruolo in questione può ricondursi nell’alveo degli incarichi di tipo fiduciario che, normalmente, appaiono sforniti di poteri di amministrazione e gestione diretta, caratterizzandosi, viceversa, per una spiccata vocazione di supporto e sostegno all’attività e ai compiti espletati dal diretto responsabile (il sindaco nel caso di specie). L’attività svolta in provenienza dal Dg si concretizza, perciò, nel perseguimento di un fine di tipo pubblicistico riferibile al medesimo ente in cui egli ha assunto, in un secondo momento, l’incarico di destinazione. Ciò significa che il soggetto coinvolto non appare espressione di due interessi tra di loro contrastanti”.

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