I progettisti del Comune lavorano senza assicurazione, anche se la legge ne garantisce il diritto

I progettisti del Comune lavorano senza assicurazione, anche se la legge ne garantisce il diritto

Eleonora Corace

I progettisti del Comune lavorano senza assicurazione, anche se la legge ne garantisce il diritto

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lunedì 16 Settembre 2013 - 01:12

Secondo la legge e il regolamento dello stesso Municipio di Messina, il Comune deve garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile ai dipendenti impegnati nella progettazione. La norma, però, non è mai stata applicata a Messina.

A lavoro, ma senza assicurazione. I tecnici del Comune rischiano in prima persona, nonostante secondo la legge e lo stesso regolamento del Municipio, le polizze assicurative dovrebbero essere garantite direttamente da Palazzo Zanca. Accade dal 2003, ma andiamo per ordine. tutto iniziò con la Legge Quadro in Materia di Lavori Pubblici dell’11 Febbraio 1994, n. 109, altrimenti conosciuta come “Legge Merloni”. Successivamente aggiornata con le modifiche della legge n. 166 del 2002 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, la legge n. 166 promulgata il 1 agosto 2002, incentrata principalmente su “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” e collegata alla finanziaria del 2002, dispone all’interno dell’articolo 7. modifiche di rilievo al testo della legge 109/1994. In pratica se la legge 109 del 1994 imponeva una copertura parziale da parte delle amministrazioni delle assicurazioni di responsabilità civile per i dipendenti impegnati nella progettazione, in seguito alle modifiche apportate nel 2002 l’articolo 17 della legge 109 stabilisce, ormai, che le assicurazioni debbano essere coperte integralmente dal Comune. Presupposto della presa in carico parziale o totale delle assicurazioni, in ogni modo, è che sia obbligo dell’amministrazione municipale garantire questo servizio, per tutelare i dipendenti pubblici durante l’iter dei lavori progettati.

L’assicurazione per responsabilità civile non si copre, infatti, danni provocati per negligenza, ma eventuali incidenti occasionali che possono verificarsi nel corso di lavori ordinari. Eventualità che non possono essere attribuite direttamente alla responsabilità del progettista, come, ad esempio, quando nel corso di lavori di scavo viene danneggiato un edificio privato adiacente al cantiere. “I tecnici esterni devono avere una copertura assicurativa, per gli architetti, ad esempio è un obbligo imposto direttamente dall’Ordine” – spiegano dei Rup del Comune – “La nostra è garantita per legge, ma il Comune non ha mai applicato questa norma e molti di noi si vedono costretti a stipulare delle polizze private”.

E’ l’articolo 17 della legge 109/1994 a garantire la copertura integrale delle polizze assicurative per i progettisti da parte delle amministrazioni per cui lavorano, modificato nel 2002 in una versione ancora più integrale. Al comma 3 recita: “Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero (88-bis), a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi (88)”.

La norma è stata prontamente recepita anche dall’Assemblea Regionale Siciliana. L’assurdo è che il Regolamento interno di Palazzo Zanca, stipulato nel 2003, già la conteneva. Il 30 settembre 2003, infatti, il Cosiglio Comunale approvava la delibera presentata dalla Giunta Buzzanca sul “regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi per l’attività di progettazione in applicazione della Legge 11/02/1994, n. 109, così come recepita in Sicilia con la Legge Regionale 2/08/2002, n.7”.

L’Articolo 9, sancisce, infatti: “ Assicurazioni: In conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4 – i riferimenti sono al testo della 109 precedente alle modifiche del 2002 – della legge 109/94 e similmente nel testo recepito della L. R. 7/02, l’amministrazione stipula apposita polizza a garanzia dei dipendenti incaricati della progettazione. L’importo da garantire va stabilito nella misura prevista dall’art. 30, comma 5, della legge 109/4, così come recepito con L. R. 7/02”.

L’articolo 30 del comma 5 della 109, stabilisce, tra l’altro, che: “il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dell’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio”. Nulla di tutto questo, però, si è mai verificato al Comune di Messina, dove i dipendenti continuano a tentare la sorte o a provvedere da sé, sopperendo privatamente ad un servizio garantito per legge, finora solo in teoria. In tutto questo, la norma esistente ma mai applicata che si rifà alla legge 109, viene riproposta, paradossalmente, nel nuovo regolamento comunale redatto nel 2012 e prossimo ad essere discusso in Consiglio Comunale. L’Articolo 18 del nuovo Regolamento, alla voce “assicurazioni”, sancisce, infatti:

1- "In conformità a quanto previsto dall’articolo 90, comma 5, della Legge, l’amministrazione stipula apposita polizza a garanzia dei dipendenti incaricati. L’importo da garantire è stabilito nella misura prevista dall’articolo 270 del Regolamento. La procedura di scelta del broker assicurativo è di competenza del dirigente cui afferisce il procedimento.

2- La spesa per gli adempimenti di cui al comma 1 è imputata tra le somme a disposizione dell’amministrazione dei quadri economici di spesa, fatto salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stipulato una copertura globale per i propri dipendenti che comprenda anche la copertura di cui al comma 1 del presente articolo.

3- Per gli atti di pianificazione, il Dirigente provvede unitamente all’impegno di spesa per l’erogazione dell’incentivo alla previsione della relativa copertura assicurativa se ed in quanto necessaria.

4-Prima dell’approvazione dei progetti e degli atti di pianificazione, l’amministrazione provvede alla stipula della copertura assicurativa per i dipendenti".

Insomma, il Consiglio Comunale rischia di discutere, e approvare, una norma mai realmente applicata.

Un commento

  1. Per completezza dell’informazione data dall’articolo, le Società Assicurative non stipulano con un tecnico progettista, dipendente pubblico, di una qualsiasi amministrazione, una Polizza Assicurativa per responsabilità civile, in quanto è un obbligo della Pubblica Amministrazioni.
    Provate a chiedere di stipularne una come dipendente pubblico, vi verrà gentilmente negata, io ci ho provato.

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