Rischio incendi, Buzzanca firma la nuova ordinanza sulla prevenzione

Rischio incendi, Buzzanca firma la nuova ordinanza sulla prevenzione

Rischio incendi, Buzzanca firma la nuova ordinanza sulla prevenzione

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mercoledì 27 Luglio 2011 - 09:21

Ecco il vademecum da rispettare. I soggetti inadempienti che causeranno danni incorreranno in sanzioni penali

Il sindaco Giuseppe Buzzanca, quale autorità comunale di protezione civile, ha firmato la nuova ordinanza per la prevenzione del rischio di incendi sul territorio comunale e per la riduzione di pericoli per la pubblica e privata incolumità e per l’ambiente. Dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno è fatto divieto assoluto nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno di tutto il territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione, che possa creare pericolo immediato di incendio; usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate. Tutti i proprietari e/o detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali, nonché di ferrovie ed autostrade, dovranno provvedere entro il 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, predisponendo una fascia parafuoco in prossimità dei terreni e/o fabbricati e/o lungo i confini del fondo con larghezze: non inferiori a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti; pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20 per cento; pari a 50 metri lineari nei terreni con pendenza superiore al 50 per cento. E’ obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche e trasportarle nelle aie, ove devono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento e paglia dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile per alimentare gli stessi motori dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati estintori idrici di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno litri 8; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili, cartelli con la dicitura “vietato fumare e accendere fiamme libere”; h) oltre a queste norme i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal buon senso al fine di evitare ogni propagazione d’incendio, intensificando la vigilanza nelle giornate ventose e di eccessivo caldo. All’atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. Paglia, sfalci e potature, ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi, che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni, che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza e, conseguentemente, deferiti all’Autorità competente ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale.

Un commento

  1. ma non vendono una macchina spegni incendi ????

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