Scuola, clamoroso in Calabria: il Tar "stronca" Spirlì, si torna in aula!

Scuola, clamoroso in Calabria: il Tar “stronca” Spirlì, si torna in aula!

mario meliado

Scuola, clamoroso in Calabria: il Tar “stronca” Spirlì, si torna in aula!

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martedì 09 Marzo 2021 - 11:31

Scuola, clamoroso in Calabria: il Tar "stronca" Spirlì, si torna in aula! Stamattina la decisione della magistratura amministrativa

Davvero clamoroso: dopo la decisione del Presidente facente funzioni Nino Spirlì di chiudere le scuole per due settimane – durante le quali era stato avviato l’iter per la vaccinazione del personale scolastico – in sede cautelare (di “sospensiva”) il Tar della Calabria ha “stroncato” la sua ordinanza. Contrordine, compagni (di banco): si torna a scuola!

Una sorta di Caporetto per la Regione Calabria sul fronte della scuola, considerando che i provvedimenti emessi sono una pluralità e, manco a dirlo, tutti sfavorevoli all’Ente e a favore, invece, dei genitori ricorrenti che hanno chiesto a gran voce che i loro ragazzi potessero tornare “fisicamente” in aula.

Premessa-chiave: ordinanza di gennaio “ko”

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria

Il primo e più importante di questi provvedimenti, alla fine del febbraio scorso, era consistito nella sentenza con cui gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti hanno ottenuto, nell’interesse di numerosi genitori di bambini che frequentano scuole primarie e secondarie di primo grado in vari luoghi della Calabria, l’annullamento dell’ordinanza del Presidente facente funzioni numero 1 del 5 gennaio di quest’anno, che in relazione all’articolo 32 della Costituzione – quello che tutela il supremo diritto alla salute di tutti i cittadini – disponeva la «sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale». Già un decreto cautelare monocratico aveva dichiarato la “sospensiva”: dello stesso segno il decreto presidenziale monocratico emanato dal Consiglio di Stato.

Cosa importante, nel merito i genitori non si sono accontentati dell’eventuale mera dichiarazione di cessazione della materia del contendere – avendo ormai avuto termine l’efficacia dell’ordinanza impugnata –, dichiarando invece d’«avere interesse alla pronuncia di una sentenza» e questo «anche in relazione al possibile effetto conformativo, trattandosi di provvedimento reiterabile nel tempo». E infatti, il collegio presieduto dal presidente Giancarlo Pennetti osserva che il pronunciamento di merito, al di là del caso specifico, «contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro, sicché non viene meno l’interesse all’impugnativa di un provvedimento reiterabile».

Il Tar calabrese richiama la propria sentenza numero 2075/2020 sui «limiti» dell’ordinanza presidenziale «contingibile e urgente». Del resto, si chiarisce, questi margini sono circoscritti ulteriormente a un’eventualmente necessaria «risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale», e non il Paese in genere; e, secondo il combinato disposto dei decreti legge 19/20 e 33/20, in relazione a «specifiche situazioni sopravvenute d’aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio» e con efficacia nel tempo fino «all’adozione del successivo Dpcm». Peraltro, lo «ius superveniens» di matrice governativa è, evidentemente, «prevalente sulle disposizioni dell’ordinanza regionale impugnata».

Gli svarioni della Regione

In particolare, osservano i magistrati amministrativi che già il Governo centrale aveva disposto didattica in presenza dall’11 gennaio per almeno il 50% degli allievi delle secondarie di secondo grado salve “zone rosse” e, per primarie e secondarie di primo grado, dal 7 gennaio didattica in presenza salva la Dad per le seconde e terze classi delle medie relativamente alle “zone rosse”. La Regione invece aveva disposto Dad per tutte le scuole fino al 15 gennaio e fino al 31 gennaio per le superiori: ma quell’ordinanza, si rileva, «non dà conto» di situazioni specifiche d’aggravamento del rischio sanitario e, pur segnalando il progressivo aumento dell’Rt (l’indice di trasmissibilità del Covid-19) fino al 3 gennaio «non lo rapporta al contesto in cui l’incremento è stato attuato», vale a dire la riapertura dei negozi e il proliferare degli incontri nel periodo natalizio appena trascorso, dribblando invece il dato di «zero focolai attivi in Calabria» fra il 26 novembre e il 27 dicembre del 2020.

Il presidente del Tar calabrese
Giancarlo Pennetti

Secondo Pennetti & C., la chiusura generalizzata delle scuole da parte del Governatore facente funzioni Spirlì pecca «di ulteriore irragionevolezza» perché avulsa dalle condizioni territoriali in cui sono situate le varie scuole, dal tipo di mezzi di trasporto usati dagli studenti, dalla scarsa connettività che affligge buona parte della regione e dal digital divide.

«Misura sproporzionata»

La sede del Tar della Calabria

Ma è fondata anche la censura relativa alla «sproporzione» della misura adottata: davanti a interessi confliggenti (nel caso della pandemia, il diritto alla salute da un lato e il diritto all’istruzione dall’altro) non necessariamente né automaticamente l’istruzione deve andare incontro a «soccombenza», costituendo il cosiddetto diritto tiranno; bisognerà, piuttosto, adottare «misure di contemperamento» dei due diversi interessi, entrambi meritevoli di tutela.
In più, salta agli occhi come il “rischio zero” in relazione alla scuola sia stato prescelto «senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione di sorta per le comunità adulte, ove il virus circola maggiormente», come pure senza tener conto dell’ulteriore danno «psicologico, educativo e di socializzazione» in capo a giovani virgulti nel periodo della formazione.

I decreti cautelari di oggi

Oggi sono stati invece pubblicati diversi decreti cautelari che – allineandosi alla sentenza appena citata che, come rilevato, «contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro» – specificamente pongono in nulla le misure più recenti della Regione sul tema, l’ordinanza presidenziale numero 10 di venerdì 5 marzo e numero 11 di sabato 6 marzo.
Il fatto fondamentale è che queste ordinanze non hanno quale presupposto «casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave», riscontrabili semmai in «un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri». La circostanza poi che nei territori provinciali di Vibo e Reggio i nuovi casi raggiungano «il doppio della media regionale» ad avviso del collegio giustificherebbe, al più, «interventi mirati su Comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema d’istruzione» in Calabria; d’altra parte, il numero di posti-letto Covid e di terapia intensiva non è preoccupante, il coefficiente relativo alle varianti è «il più basso in assoluto» in Italia, né tantomeno la chiusura di tutte le scuole pare giustificata dalla classificazione di rischio «moderata con alta probabilità di progressione».

Di qui l’annullamento in sede cautelare, con camera di consiglio fissata – per il giudizio di merito – per il prossimo 14 aprile.

Tansi: «Situazione comica da 6 mesi»

Carlo Tansi, leader di “Tesoro Calabria”

Tra i primissimi commenti, forse il più drastico arriva da Carlo Tansi di “Tesoro Calabria”. Secondo il geologo, la nuova “stroncatura” di Spirlì da in tema di scuola parte della magistratura amministrativa «più che lasciare stupefatti, comincia a far indignare ogni cittadino di questa nostra amata terra non schierato con lo stesso Presidente facente funzioni. Già, proprio lui, il “Mago Spirlì” come lo chiamano molti ormai, ossia uno dei soggetti preferiti dal geniale comico Maurizio Crozza che con la sua imitazione ha toccato ascolti-record nell’edizione 2020/2021 della fortunata trasmissione. E del resto – afferma Tansi – la situazione in Calabria comica lo è davvero. Da circa sei mesi», ossia il semestre di reggenza-Spirlì dopo la dipartita di Jole Santelli.


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