Doppio incarico di Buzzanca. Il Tar accoglie il ricorso di D’Aquino, la Regione dovrà risarcirlo

Doppio incarico di Buzzanca. Il Tar accoglie il ricorso di D’Aquino, la Regione dovrà risarcirlo

Marco Ipsale

Doppio incarico di Buzzanca. Il Tar accoglie il ricorso di D’Aquino, la Regione dovrà risarcirlo

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sabato 25 Maggio 2013 - 23:30

La Corte Costituzionale, nell’aprile 2010, dichiarò incostituzionale la legge regionale 29/1951 per ciò che concerne le incompatibilità. Impossibile ricoprire contemporaneamente la carica di deputato all’Ars e quella di sindaco o assessore di un Comune con più di 20mila abitanti. La Commissione regionale per la verifica dei poteri avrebbe dovuto concludere il procedimento entro un anno dalla proposizione del reclamo. Non lo fece e D’Aquino subentrò a Buzzanca solo il 26 giugno 2012

La vicenda ci ha accompagnato per tutta la scorsa legislatura regionale. Il doppio incarico dell’ex sindaco Giuseppe Buzzanca ha suscitato una serie di polemiche che si sono spente solo il 26 giugno 2012, quando l’Assemblea Regionale Siciliana lo ha dichiarato decaduto dalla carica di deputato regionale, sostituendolo col primo dei non eletti, Antonio D’Aquino. Pochi mesi dopo, Buzzanca si è dimesso dalla carica di sindaco ed è terminata anche l’”era Lombardo” alla Regione.

La questione non era terminata, però, per D’Aquino, che si riteneva leso dalla tardiva “sostituzione” e, rappresentato dall’avvocato Antonio Catalioto, aveva promosso ricorso al Tar contro la Commissione regionale per la verifica dei poteri. Ricorso che adesso il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha accolto nel merito, anche se non nel “quantum” del risarcimento.

Tutto ebbe inizio con una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 143 del 23 aprile 2010, che dichiarava incostituzionale la legge regionale numero 29 del 1951, per ciò che concerne il doppio incarico. Deve cioè essere inclusa tra le incompatibili con la carica di deputato regionale quella di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore a 20mila abitanti. Fattispecie nella quale, evidentemente, rientrava anche l’ex sindaco di Messina, Buzzanca, regolarmente eletto nel 2008.

Sulla base di questa sentenza, D’Aquino ha presentato reclamo alla Commissione regionale il 3 giugno 2010. La Commissione, secondo il regolamento dell’Assemblea Regionale Siciliana, avrebbe dovuto trasmettere all’Ars, unico organo competente per la deliberazione, la relazione sull’incompatibilità entro un anno dalla proposizione del reclamo, quindi entro il 3 giugno del 2011. Trasmissione che non avvenne né entro un anno né dopo. Da qui, il ricorso di D’Aquino al Tar.

La Commissione regionale per la verifica dei poteri ha dichiarato la sussistenza dell’incompatibilità di Buzzanca il 30 novembre 2011, quindi già in ritardo rispetto ai tempi previsti. Ma, soprattutto, non ha presentato la relazione scritta all’Ars, poiché la proposta non ha riportato la prescritta maggioranza, in virtù del fatto che, contemporaneamente, sulla vicenda pendeva un giudizio civile, secondo la prassi del principio di alternatività tra due rimedi.

La tesi dell’avv. Catalioto, accolta dal Tar, però, affermava che la Commissione aveva l’obbligo di trasmettere la relazione all’Ars a prescindere ed appunto entro il termine di un anno dalla presentazione del reclamo.

Il principio è che la Commissione ha natura amministrativa e non autonoma, e che l’unico organo competente per la definitiva deliberazione è appunto l’Assemblea regionale siciliana.

D’Aquino doveva dunque subentrare quantomeno dal 3 giugno 2011 ed ha quindi subito un pregiudizio patrimoniale, consistente nella mancata assunzione delle funzioni di deputato regionale. Il Tar ha accolto in toto nel merito le richieste dell’avv. Catalioto, motivandole in più col fatto che il termine di un anno non è breve anche in relazione al fatto che la vicenda non richiedeva particolari approfondimenti vista la chiarezza della sentenza 143/2010 della Corte Costituzionale.

Il risarcimento è stato quantificato, in via equitativa, in 10mila euro oltre interessi e rivalutazione. La richiesta era invece corrispondente a nove mesi di indennità nel suo complesso, circa 11mila euro al mese.

Il Tar ha ritenuto, invece, che il “quantum” andasse notevolmente ridotto in quanto “si tratta di una misura risarcitoria e non di integrale restituzione” ed ancora “va presa in considerazione solo l’indennità in senso stretto tenendo conto che il ricorrente non ha evidenziato se nel frattempo ha percepito altri redditi e che le altre prebende sono previste a titolo di rimborso spese connesse all’effettivo esercizio della funzione”.

(Marco Ipsale)

12 commenti

  1. bonanno giuseppe 26 Maggio 2013 08:33

    Uno dei tanti danni di BUZZANCA … vero SCOGLIO ????

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  2. …ecco perché chi viene eletto per una carica pubblica dovrebbe ricevere SOLTANTO un gettone di presenza (50/100 euro)e il rimborso per la trasferta. PUNTO!
    Non mi soffermo a commentare la vicenda che definisco quantomeno stucchevole.

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  3. Gli è andata bene, con i soldi che recupererà da Buzzanca potrà in parte risarcire l’erario per una vicenda che già conosciamo (scandalo del 118).

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  4. sono sempre fra di loro !

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  5. MessineseAttento 26 Maggio 2013 10:20

    Dovrebbe essere Buzzanca a rimborsare D’Aquino, di tasca propria, e non la regione con i nostri soldi!
    Se non la smettiamo con queste pratiche protezionistiche, questi signori non la smetteranno mai di fare il bello e cattivo tempo. Se Peppino avesse avuto anche la minima probabilità di rimetterci di tasca propria, il problema del doppio incarico nemmeno sarebbe nato.

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  6. “la Regione dovrà risarcirlo”
    Cioè la collettività.
    Ma non è buzzanca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
    Uso il termine in considerazione che buzzanca sapeva benissimo dall’inizio che ciò che stava facendo era ILLEGALE.
    E’ lui che deve pagare, non noi!!!!!!
    Giuseppe Vallèra

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  7. La Commissione Regionale non ha trasmesso all’Ars la relazione sull’incompatibilità? Che paghino personalmente i componenti della Commissione di allora, non che paghi la Regione con diritto di rivalsa che non eserciterà mai, e poi a pagare siamo sempre noi, cittadini e contribuenti.

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  8. Deprimente!
    Che le responsabilità personali siano evidenziate e paghino tutti coloro cui compete per queste arroganze di Buzzanca, che ancora fino ad oggi ha l’impudenza di s-parlare ai microfoni delle TV locali, invece di sparire. NO, NO EPPOI NO non VOGLIO pagare IO!!!

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  9. La tracotanza ha perso! Secondo me, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23 aprile 2010, che dichiarava incostituzionale la legge regionale n. 29/1951, per ciò che concerne il doppio incarico, a pasrtecipare e quindi condannato alle spese oltre che la Regione Siciliana, deve esserlo anche Buzzanca.

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  10. Beh … c’è un’altra notizia che non viene diffusa. La eventuale responsabilità che, a breve, potrebbe essere riconosciuta ai danni dell’ex Assessore Regionale Enti Locali, Caterina Chinnici. Infatti, nonostante diffidata per ben due volte, è dietro il parere del Suo ufficio legale che riteneva di non dover intervenire perchè non era incompaibile il doppio incarico, omise di rispondete a due documenti contenenti anche apposite diffide. Così facendo ha violato la legge 241/90 recepita con la l.r. siciliana 10/91. Una responsabilità che, in passato, non si ritiene essere stata adeguatamente attenzionata da alcuni P.M. di Messina i quali chiesero l’archiviazione. Il procedimento è stato posto all’attenzione della Procura di palermo e di altre Procure che, a quanto pare e dagli sviluppi successivi, pare stia per essere meglio approfondito.

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  11. Ma perchè dovremmo pagare noi e non Buzzanca che si è “pappato” un acco di soldi col doppio incarico?
    Mistero!! La casta non paga mai!! Noi sempre! Chissà perchè!

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  12. La Regione si avvarrà su Buzzanca che con il suo comportamento farà sborsare soldi pubblici per risarcire D’Aquino?? Per logica siamo noi cittadini ad essere risarciti dal Dott. Buzzanca, che si è appropriato di soldi non dovuti!! Insomma chiediamo giustizia!!

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