Furnari, Vodafone vince il ricorso sul ripetitore della discordia

Furnari, Vodafone vince il ricorso sul ripetitore della discordia

Giovanni Passalacqua

Furnari, Vodafone vince il ricorso sul ripetitore della discordia

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mercoledì 18 Maggio 2016 - 09:26

I lavori erano stati sospesi da tre diverse ordinanze del sindaco Foti; ma, per i giudici, non sussistevano motivi di urgenza che ne giustificassero l'adozione. il Comune dovrà così pagare le spese processuali, che si aggiungono alle parcelle dell'avvocato difensore e dell'esperto dell'Università di Palermo

È stato “accolto” il ricorso di Vodafone contro il Comune di Furnari, a proposito di un ripetitore posto in contrada Saiatine. A segnalarlo è il gruppo di minoranza “Giovani per Furnari” . La vicenda era finita in tribunale dopo che il sindaco Mario Foti aveva approvato un’ordinanza in cui imponeva la sospensione dei lavori e di ogni attività dell’antenna fino al 30 aprile, adducendo rischi per la salute pubblica. Secondo i giudici, il ricorso è “improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse”, poiché l’ordinanza è scaduta e dunque non pregiudica l’attività del ripetitore; ma, specifica la sentenza, anche se “si fosse pervenuti alla decisione nel merito del ricorso, lo stesso sarebbe stato ritenuto fondato”.

La vicenda
Il 6 maggio 2014 Vodafone ha richiesto al Comune di Furnari le autorizzazioni necessarie alla costruzione di un ripetitore di segnale telefonico in via Empedocle/c.da Saiatine. Il progetto, depositato il 7 luglio completo dei pareri dell’ARPA, è stato approvato per silenzio-assenso: è cioè mancata una risposta ufficiale del Genio civile, e l’azienda si è ritenuta dunque autorizzata a procedere.

Quando, però, è stato comunicato l’avvio dei lavori, il Comune ha adottato due distinte ordinanze di sospensione, al fine di approfondire le valutazioni sulle possibili conseguenze dei campi elettromagnetici prodotti dalla struttura. L’approfondimento in questione verrà fornito da ARPA il 9 gennaio 2015.

Nonostante questo, un’altra ordinanza sospende nuovamente i lavori, che l’azienda aveva annunciato di voler riprendere il 26 gennaio. Con la nuova ordinanza, valida sino al 31 maggio scorso, il sindaco Foti ha chiesto una consulenza a una docente dell’Università di Palermo, Patrizia Livreri, visto il “crescente allarme sociale per l’esistenza di antenne di gestori di telefonia mobile in zone popolose del territorio”. Il dispositivo imponeva inoltre a Vodafone di “astenersi da ogni attività afferente la stazione radio base”.

Proprio quest’ultima ordinanza è stata impugnata da Vodafone; il Comune di Furnari, dal canto suo, si è costituito in giudizio chiedendo l’improcedibilità del ricorso visto il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza e il fatto che Vodafone avesse già completato la realizzazione della struttura.

La sentenza

Di fatto, il Collegio ha rilevato che il ricorso è improcedibile per “sopravvenuta carenza d’interesse”, poiché l’ordinanza ha ormai cessato i suoi effetti e sarebbe dunque inutile annullarla. Il Comune di Furnari, però, è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato la violazione degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, poiché “il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (…) non risulta sorretto da un’adeguata dimostrazione della sussistenza del presupposto del grave pericolo per l’incolumità pubblica e della paventata emergenza sanitaria”.

Nel dispositivo si legge che non è stato nemmeno dedotto il superamento dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e che non si può considerare come presupposto per l’adozione di un’ordinanza il fatto che “l’installazione ha generato in maniera crescente, nella popolazione, gravi tensioni sociali che destano preoccupazione per l’ordine pubblico”.

Per questi motivi, il TAR ha condannato il Comune di Furnari al pagamento delle spese processuali, che ammontano a 1500 euro. Che si aggiungono alle spese per le parcelle legali e professionali: a Salvatore Aloisi, il legale che ha difeso il Comune di fronte al TAR, è già stato riconosciuto un acconto di 5328,96 euro, mentre alla dottoressa Livreri, che si è occupata degli approfondimenti sulla situazione dei campi elettromagnetici, sono stati assegnati 10.000 euro.

“Oltre al danno per l’installazione di un ripetitore in un centro abitato, conseguenza dell’inerzia di questa amministrazione, ai furnaresi tocca anche la beffa di dover pagare le spese processuali” – ha dichiarato Giuseppe Mendolia, capogruppo di minoranza “ci si chiede che senso abbia lasciare che un’azienda sia autorizzata a effettuare dei lavori, per poi opporsi non appena opposizione e cittadini protestano pubblicamente contro l’opera. Non sarebbe stato più opportuno evitare l’inerzia in fase autorizzativa?” Mendolia ha dichiarato anche che sarà approfondito il comportamento tenuto dall’amministrazione e dall’ufficio tecnico, così da valutare la sussistenza di un possibile danno erariale alla comunità furnarese.

Giovanni Passalacqua

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