L’analisi - Conoscenza e prevenzione: il cemento armato dal 1976 al 2002, dal terremoto dell’Irpinia alla tragedia del Molise

L’analisi – Conoscenza e prevenzione: il cemento armato dal 1976 al 2002, dal terremoto dell’Irpinia alla tragedia del Molise

L’analisi – Conoscenza e prevenzione: il cemento armato dal 1976 al 2002, dal terremoto dell’Irpinia alla tragedia del Molise

venerdì 04 Marzo 2011 - 08:04

Di seguito pubblichiamo il contributo dell'ex direttore del servizio sismico della Regione Siciliana Leonardo Santoro

Il 1980 è l’anno del disastroso sisma in Irpinia.

Il terremoto che più di tutti sottolineò la carenza dei sistemi di soccorso a seguito del verificarsi di gravi calamità naturali. A distanza di una settimana, documentano i giornali dell’epoca, alcuni centri abitati non erano ancora stati raggiunti dai soccorsi.

Maturò così la necessità di costituire una struttura civile di soccorso che coordinasse tutti gli enti civili e militari preposti all’assistenza alle popolazioni colpite.

Nasce la protezione civile. Fino ad allora le emergenze erano state, efficacemente, gestite principalmente dall’Esercito Italiano e dalla Croce Rossa

Cambiano ancora una volta le norme e vengono ideati i sistemi di valutazione statistica della vulnerabilità sismica dei fabbricati utile alla redazione delle mappe urbane di rischio sismico.

Nascono una serie di Decreti finalizzati alla ricostruzione in Irpinia e quindi in tutte le zone classificate sismicamente, e quindi validi anche per Messina.

Il 1981 con la legge 741 è un anno nefasto per la prevenzione sismica.

Venne vanificato il sistema di controlli e di repressione delle violazioni introdotti dalla legge n.64/74 introducendo la possibilità di snellire le procedure di controllo attraverso metodi a campione.

Si deve arrivare poi all’emanazione del Decreto del 19 giugno 1984 per vedere l’introduzione di una ulteriore limitazione in altezza per gli edifici prospettanti su strade di larghezza inferiore ai dieci metri, i quali non solo non possono elevarsi per più di due piani, ma la loro altezza non può superare i 7 metri.

Inoltre viene introdotta una deroga, che permise, limitatamente alle zone con grado di sismicità S=9, di realizzare edifici, su strade di larghezza inferiore ai dieci metri, di tre piani in elevazione e comunque di altezza massima di 10 metri, purché con le prescrizioni relative ad S=12.

Viene inoltre differenziato il livello di protezione sismica per particolari categorie di edifici.

A tal fine viene previsto un coefficiente maggiorativo dell’azione sismica, pari a 1,2 per le opere che presentino un particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso (scuole), pari a 1,4 per quelle la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile (ospedali).

Viene introdotto il giunto tecnico tra edifici contigui di dimensione non minore di h/100.

Per un edificio alto dieci metri quindi, il giunto con l’edificio limitrofo vale almeno 10 cm.

Con il Decreto del 24 gennaio 1986 le leggi antisismiche continuano ad essere di tipo prescrittivo, leggi cioè simili ai primi decreti luogotenenziali successivi al terremoto di Messina e Reggio, che impongono regole e prescrizioni costruttive obbligatorie. Si parlerà comunque meglio, in seguito, di questo aspetto.

Viene previsto il progetto semplificato per edifici in muratura omettendo, se l’edificio possiede una serie di requisiti costruttivi, la verifica sismica

L’unico metodo per la verifica sismica degli edifici resta ancora il metodo delle tensioni ammissibili. Verrà comunque descritto meglio come funziona tale sistema di calcolo.

Con il D.M. 16.1.96 del viene introdotto un nuovo metodo di calcolo strutturale: la verifica agli stati limite. Anche tale innovativa tecnica di calcolo verrà illustrata evidenziandone gli aspetti positivi e quelli negativi.

Viene poi consentita la possibilità di utilizzare, anche nelle zone classificate sismiche, tale nuovo metodo di verifica agli stati limite in aggiunta a quello delle tensioni ammissibili.

Ciò in armonia con la normativa per le costruzioni in cemento armato e in acciaio (DM 9 gennaio 1996), che ha permesso di utilizzare, per la prima volta in Italia, gli Eurocodici EC2 ed EC3 (riguardanti, rispettivamente, la progettazione delle strutture in calcestruzzo ed in acciaio).

L’introduzione, nella normativa sismica, del metodo di calcolo agli stati limite è stata comunque improntata sia all’esigenza di mantenere l’impostazione originaria della norma, sia al conseguimento di una sostanziale equiparazione dei livelli di sicurezza, nei riguardi delle azioni sismiche, ottenibili col metodo delle tensioni ammissibili.

Tra i criteri generali di progettazione è prevista, tra l’altro, la possibilità di realizzare, previa dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, costruzioni dotate di sistemi di isolamento sismico o di dispositivi per la dissipazione dell’energia trasmessa dal sisma.

Viene introdotto un nuovo criterio finalizzato a conseguire una riduzione della vulnerabilità dei centri abitati attraverso una più graduale variazione dei limiti di altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, soprattutto nel caso di edifici prospettanti su strade di limitata larghezza e secondo la seguente regola:per L > 11 m.: H=11+3 * (L – 11).

Si deve arrivare al 1997 per il varo di una circolare applicativa riportante le modalità costruttive per la realizzazione dei cementi armati, la n.65/AA.GG. del 10 aprile 1997.

Con essa viene introdotta, tra l’altro, la necessità di garantire un’elevata duttilità strutturale suggerendo specifiche modalità realizzative e limiti geometrici delle membrature strutturali.

Purtroppo il carattere non “cogente” della norma impostata come circolare, impedisce, di fatto, controlli e sanzioni in caso di disapplicazione.

Un caso emblematico tra tutti.

Viene introdotto (1997) l’obbligo di collocare in opera le staffe con le barre ruotate di un angolo di 135 gradi e quindi, rivolte verso il nucleo interno della membratura (trave, pilastro, nodo strutturale).

Così facendo i braccetti delle staffe, funzionano a trazione garantendo anche sotto una forte sollecitazione sismica la tenuta della sezione siderocementizia ed il conseguente mancato crollo strutturale.

Di contro, a tutt’oggi, a distanza di 13 anni dalla prima disposizione normativa, spesso continuano ad essere poste in opera staffe con i braccetti di chiusura semplicemente ruotati a 90 gradi.

Sotto azione sismica tali staffe tendono ad aprirsi facendo esplodere l’intera sezione non più confinata, causando così il crollo della struttura.

Questi gli effetti di tale scelta frettolosa e scellerata.

Basterebbe attuare maggiore cura nella realizzazione delle carpenterie per salvare tante vite.

Tornando alla disamina delle leggi che regolano la realizzazione di strutture in zona sismica resta da citare la Circolare C.S.LL.PP. del 28.10.96 n. 256 che promulga Linee guida per le strutture isolate previste nel D.M. 16/01/1996.

Bisogna purtroppo attendere il 2002, anno nefasto per i terremoti, prima Palermo, poi l’Etna e quindi la tragedia che colpisce il Molise con il crollo di una Scuola, per avere una forte virata nella normativa nazionale che introduce la pericolosità sismica su tutto il territorio nazionale.

Dopo poco meno di 100 anni dal sisma che le colpì così duramente nel 1908, e Messina e Reggio Calabria non sono più le sole città in Italia a dover fare i conti con una rigorosa normativa antisismica.

Viene pertanto avviato un processo normativo, ancora in evoluzione, che modifica radicalmente anche i metodi di calcolo e di dimensionamento delle strutture portanti di edifici e ponti in zona sismica.

Leonardo Santoro

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