Secondo Providenti, «l’iter corretto sarebbe quello di stabilire la durata dei vari gradi di giudizio e nello stesso tempo predisporre le misure opportune per accelerare i processi in modo da condurli alla definizione entro i tempi più brevi»
«Cari amici, vi chiedo scusa se per questa volta vi propongo una meditazione su temi strettamente giuridici. Ma non posso evitare di tentare di far chiarezza là dove si è fatta troppa confusione.
Nel nostro codice di procedura penale , la prescrizione del reato , decorre dalla commissione del fatto illecito e procede (salvo atti di sospensione o interruzione) verso il termine stabilito per legge per le varie fattispecie di reati , indipendentemente dallo stato in cui si trovi il giudizio. Ne deriva che per i reati che colpiscono in modo plateale ed evidente interessi tutelati dal codice penale (ad. Es. omicidio, rapina, furto con scasso, etc..) l’inizio del termine di prescrizione coincide con l’inizio delle indagini, mentre nei reati più facilmente occultabili,(es. corruzione, evasione fiscale, associazione a delinquere etc..) la prescrizione inizia a decorrere dalla commissione del fatto, mentre l’azione punitiva potrà essere esercitata soltanto dopo la scoperta del comportamento illecito, spesso accuratamente occultato. Ne deriva che il ricorso alla prescrizione è diventato il tema costante di difesa degli imputati che ritengano di non poter provare la propria innocenza. La diminuzione dei termini di prescrizione, finisce quindi col produrre l’effetto di una amnistia soprattutto per i così detti “colletti bianchi”.
Per evitare questo effetto in molti Ordinamenti giuridici occidentali è stata decisa una diversa regolamentazione della prescrizione. Anche in Italia la dottrina processualista da tempo ha proposto di modificare l’attuale struttura della prescrizione del reato, adeguandosi alla legislazione esistente negli altri paesi Europei. . Ma il parlamento ha ritenuto invece opportuno, tutelare ulteriormente gli imputati colpevoli, purché non recidivi.
La proposta più opportuna, esistente alla Camera in un progetto di legge formulato dall’opposizione, prevedere due distinti termini di prescrizione: il primo “sostanziale” computato dal momento del reato, identifica il tempo in cui si consuma l’interesse alla pretesa punitiva dello Stato; il secondo calcolato dal momento di inizio del processo, determina il tempo in cui deve celebrarsi il processo. Dal momento, però, dell’esercizio dell’azione penale, il termine “sostanziale” cessa di avere rilievo ed inizia a decorrere un nuovo termine “processuale”, che delimita la durata dei vari gradi del giudizio fino alla sentenza. Solo così può attuarsi il così detto processo breve o con tempi determinati per legge.
L’iter corretto sarebbe quello di stabilire la durata dei vari gradi di giudizio per i processi che sorgeranno dopo l’entrata in vigore della legge e nello stesso tempo predisporre le misure opportune per accelerare i processi in modo da condurli alla definizione entro i tempi più brevi. Le misure possono consistere nell’’aumento dei giudici, nel rafforzamento delle cancelleria, nella istituzione delle notifiche telematiche, di informatizzazione dei fascicoli, dei registri e degli archivi. Disporre la sospensione dei termini, quando l’udienza è rinviata per impedimento dell’imputato o del suo difensore, o per rinvii determinati da istanze di ricusazione etc.
In buona sostanza bisogna pensare ad un pacchetto di riforme organiche e tempestive che consentano la limitazione dei tempi del giudizio, anziché offrire nuove scappatoie a chi vuole sfuggire al giudizio penale».
Franco Providenti
