Ordinanza del Sindaco per prevenire gli incendi

Ordinanza del Sindaco per prevenire gli incendi

Redazione

Ordinanza del Sindaco per prevenire gli incendi

venerdì 29 Giugno 2007 - 11:16

A causa dell´innalzarsi delle temperature, molto spesso causa di sviluppo di incendi, rischiosi per l´ambiente e perico1osi per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco Francantonio Genovese ha emanato una ordinanza contenente disposizioni per evitarne il rischio su tutto il territorio comunale. Dal 30 giugno al 15 ottobre è fatto quindi divieto, su tutto il territorio, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati. Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all´interno del territorio comunale, dovranno provvedere alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all´interno della proprietà, a distanza di sicurezza e non inferiore a cento metri dal ciglio o dalla scarpata delle strade. E´ obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche, trasportate nelle aie, ove devono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto -b- dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrice dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell´aia, cartelli con la dicitura -vietato fumare e accendere fiamme libere-; h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione personale, col fine di evitare ogni propagazione d´incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc., per un raggio di almeno 10 metri. Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10. All´atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzione ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc., è possibile procedere alla distribuzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dai 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E´ fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre. Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde -1515-, ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde -115- e alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio di protezione civile, ecc.). E´ fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso. Le violazioni all’Ordinanza saranno sanzionate: penalmente, qualora si genera un incendio; amministrativamente con l´importo da € 52,00 ad € 258,00 qualora trattasi di fuochi.

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