Spoils system anche nel Recovery Plan. Una cooptazione discutibile

Spoils system anche nel Recovery Plan. Una cooptazione discutibile

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Spoils system anche nel Recovery Plan. Una cooptazione discutibile

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martedì 04 Maggio 2021 - 07:44

La riflessione dell'avvocato Calogero Leanza sull'estensione dello spoils system al Pnrr: Basta con la precarizzazione della dirigenza"

La riforma della pubblica amministrazione finalizzata all’attuazione del Recovery plan tenta di allargare  nuovamente, come era già stato fatto in passato le maglie di applicabilità del c.d. spoils system, in virtù del quale la dirigenza amministrativa, risulta strettamente legata all’organo politico che la nomina, cessando l’incarico al momento in cui l’organo politico termina il mandato.

La riforma Madia

L’ultimo tentativo si era avuto con la riforma Madia, su cui si è, fortunatamente, abbattuta la scure  della Corte costituzionale, intervenuta con sentenza n° 251/2016. Una bozza del disegno di riforma dedicata agli incarichi dirigenziali evidenzia l’intento di insistere sull’allargamento dell’ingresso nella Pubblica Amministrazione  di dirigenti «a contratto», aasunti senza concorso.

La proposta

In primo luogo, la bozza prevede che «le percentuali fissate dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono innalzate al 20 per cento». Sono le percentuali di dirigenti a tempo determinato che è possibile assumere in rapporto alla quantità di dirigenti presente nella dotazione organica. Attualmente, gli incarichi a contratto sono possibili entro l’8% dei dirigenti di prima fascia e il 20% dei dirigenti di seconda fascia. La riforma proposta giunge a più che raddoppiare il reclutamento dall’esterno.

È da ricordare che negli enti locali da anni i dirigenti a contratto possono essere reclutati nella percentuale ancor più elevata del 30%. Ben più importante, però, è la successiva norma. La bozza prevede che «con riferimento ai requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale di cui al terzo periodo del citato comma 6 dell’articolo 19, si prescinde dalla valutazione sulla preventiva non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione nelle ipotesi in cui l’interessato abbia svolto attività dirigenziali o comunque di particolare e comprovata qualificazione in enti pubblici e privati nonché in organismi ed enti internazionali, dell’Unione europea o esteri».

Norma stravagante

È  tratta una norma assai stravagante e discutibile. Ad oggi, difatti, l’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 subordina il reclutamento dei dirigenti a contratto proprio all’esigenza di fare fronte all’attuale carenza di professionalità all’interno dell’organizzazione.  Di conseguenza, obbliga le amministrazioni a motivare espressamente la scelta di avvalersi di dirigenza a contratto proprio sulla base della preventiva dimostrazione dell’inesistenza di competenze interne.

Cooptazione?

In buona sostanza, attualmente, per giustificare il ricorso a dirigenti esterni è necessaria l’evidenziazione di un’esigenza oggettiva di carattere organizzativo. La proposta, invece, consentirebbe la cooptazione di dirigenti a contratto su basi sostanzialmente soggettive: se si ha a disposizione una persona che abbia già svolto attività dirigenziali o disponga di un’alta professionalità, la si può assumere senza curarsi di valutare se nell’ambito dell’amministrazione esista già un dirigente dotato delle necessarie competenze.

Tale norma potrebbe così consentire agli organi di governo di assumere dirigenti a contratto, creando una struttura dirigenziale parallela vera e propria, non giustificata dalla necessità di coprire carenze di competenze, bensì da elementi sostanzialmente arbitrari e insuscettibili di controllo. Avvocato Calogero Leanza

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