Tempostretto citato in giudizio per non aver pubblicato una riflessione: pericoloso precedente per la libertà di stampa

Tempostretto citato in giudizio per non aver pubblicato una riflessione: pericoloso precedente per la libertà di stampa

Rosaria Brancato

Tempostretto citato in giudizio per non aver pubblicato una riflessione: pericoloso precedente per la libertà di stampa

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giovedì 07 Marzo 2019 - 10:25

Dovremo comparire davanti al giudice a fine aprile per non aver pubblicato la nota di un cittadino. Difendiamo la nostra libertà di scegliere e non essere una bacheca

La vicenda che stiamo per raccontare non è soltanto assurda, ma rischia di diventare un pericoloso precedente per la libertà di stampa.

Tempostretto è stata citato in giudizio e dovrà comparire davanti al Giudice di pace a fine aprile per non aver pubblicato una riflessione che un singolo cittadino (in particolare un avvocato) ha inviato in redazione tramite mail.

In gioco c’è non soltanto la nostra professionalità, ma la libertà di stampa che consente al giornalista di decidere cosa pubblicare o meno nella testata per la quale opera, che non è e non sarà mai UNA BACHECA.

Il 4 gennaio tramite pec abbiamo ricevuto la citazione in giudizio da parte di un avvocato messinese che in data 22 dicembre e 26 dicembre aveva inviato una nota relativa all’elezione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Messina (che si sarebbe dovuta tenere a gennaio ma che è slittata). In particolare si soffermava sulle conseguenze della sentenza emessa il 19 dicembre e che vieta a chi ha ricoperto più mandati di ricandidarsi.

LA CITAZIONE

La vicenda oggetto del presente atto di citazione-scrive- fotografa un sistema di informazione a livello locale di stampo bulgaro, trae origine dal rifiuto o meglio dall’impossibilità riscontrata dallo scrivente, nel pubblicare una segnalazione sugli effetti della nota sentenza a S.U. 32781/2018, sulla tornata elettorale in corso per il rinnovo della composizione degli ordini forensi. Ad essere violato dalla condotta delle testate giornalistiche che si evocano in giudizio, è il diritto del singolo ex. art. 21 Cost. alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, che costituisce misura del grado di maturità di un sistema democratico. Ora se è vero che il titolare della testata giornalistica ha una discrezionalità nella scelta delle notizie da pubblicare, ciò non significa che questa discrezionalità possa essere equiparata a libero arbitrio, degradando la funzione pubblica di informazione che viene chiamato a svolgere

E’ evidente quindi che siffatta discrezionalità vada sindacata dal giudice, nella misura in cui l’uso che se ne fa non assicuri un’informazione obiettiva, perseguendo di contro nelle scelte, finalità apertamente protezionistiche di soliti gruppi o poteri forti. Ed il risultato di detto sindacato dovrà sfociare oltre ad una condanna risarcitoria, simbolica, il cui ricavato sarà devoluto ad opere di bene. In ogni caso si segnala, che i fatti che avanti più compiutamente si esporranno, sono stati già rappresentati al garante per l’editoria, al quale si è chiesto espressamente di indagare sui rapporti esistenti tra i giornali convenuti ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o tra i primi e singoli componenti detto consesso rappresentativo”

L’avvocato spiega quindi di aver mandato la sua riflessione in merito alla sentenza del 19/12/2018, che ha sancito l’ineleggibilità dei consiglieri che abbiano espletato due mandati, in redazione in due diverse date, il 22 ed il 26 dicembre, senza ricevere né risposta né veder pubblicata la sua segnalazione.

La notizia segnalata era meritevole di pubblicazione, ed era munita dei tre noti requisiti che la legittimassero ossia: la veridicità, atteso che non si faceva altro che riportare una sentenza delle Sezioni Unite; il pubblico interesse, atteso che veniva ad incidere sulla tornata in corso per il rinnovo della rappresentanza dell’Avvocatura; l’inerenza attesa la prossimità della scadenza elettorale, atteso che il 15/01 scade il termine per la presentazione delle candidature. Non pubblicarla tempestivamente ha impedito la manifestazione del pensiero. Il nostro ordinamento riconosce e garantisce a ciascun soggetto il diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie, commenti, opinioni, nonché il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l’espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (art. 21 Cost). Tale libertà è riconosciuta e garantita anche a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Gli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 impegnano il giornalista a essere e ad apparire corretto. I principi, ricavati dagli articoli 2 e 48, “formano” la deontologia professionale vivente dei giornalisti.

Conclusivamente, ciò che a mezzo del presente atto si chiede di accertare e dichiarare, è che le testate giornalistiche convenute abbiano violato il diritto dello scrivente alla libera manifestazione del proprio pensiero, condannandole ad una somma di € 500 e disponendo la pubblicità della sentenza ex. art. 120”.

Fin qui la citazione dell’avvocato. Un fatto che ci preoccupa, non tanto per la citazione in sé, quanto perché rischia di aprire una falla enorme e diventare un pericolosissimo precedente per la libertà di stampa nel nostro Paese.

Se ogni singolo cittadino, consigliere, politico, associazione, sindacato, movimento, gruppo, istituzione, cda, ente, amministratore, artista, scrittore, cantante, pittore, che dopo aver mandato a vario titolo un comunicato, riflessione, foto, recensione, documento, dichiarazione, alla redazione di un giornale e non vedendolo pubblicato decidesse di CITARE IN GIUDIZIO il giornale per violazione dell’art. 21, sarebbe la fine della libertà di stampa e della nostra professione.

Rivendichiamo il diritto a decidere cosa pubblicare e cosa no, ad approfondire o meno quel che ci arriva in redazione, tagliare parti irrilevanti, insomma decidere o meno se cestinare o meno, o non fare il copia incolla.

Il tempo delle VELINE è passato da un pezzo e non tutto ciò che è meritevole di pubblicazione per ciò stesso deve essere obbligatoriamente pubblicato. Rivendichiamo la nostra libertà di scelta che equivale a fare il nostro mestiere. Se fossimo obbligati a pubblicare ogni cosa che arriva in posta abdicheremmo al nostro lavoro ed alla nostra etica, diventando BACHECHE e Tempostretto non lo sarà mai.

Se l’avvocato è in cerca di una bacheca può affiggere le sue riflessioni dove ritiene più opportuno e nei tempi che più gli piacciono. Se vuol fare il giornalista avvii l’iter per la pratica ma non gli consentiremo MAI di scambiare in modo banale la nostra libertà di scelta in servilismo verso poteri forti (no comment).

A fine aprile davanti al Giudice di Pace ci saremo eccome. Perché l’art.21 ci riguarda ogni giorno e questa denuncia è la prova che è ancora attualissimo ed in pericolo.

Rosaria Brancato

Un commento

  1. I Giornali non sono Facebook !

    L’avv. Claudio Armellini se ne faccia una ragione, specie quando come auspico, verrà condannato alle spese anche “per lite temeraria”.

    Resta il fatto che quanto è accaduto è l’ennesimo attacco alla libertà di stampa, proprio mentre questa libertà la si invoca: per questo il fatto è ancora più pericoloso non per i giornali o i giornalisti ma per la Democrazia, al momento, assediata da più parti.

    Da MessinaWebTv la più ferma condanna a questo attacco e la sincera solidarietà a Tempostretto.

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