“Qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la modifica statutaria non produrrà alcun effetto-, lo stabilisce il “Regolamento di attuazione dell’art. 57-bis dello Statuto di Ateneo”, che arriverà domani in Senato accademico e Consiglio d’amministrazione. Ecco cosa prevedono i 6 articoli del suddetto Regolamento, che potrà essere modificato ed integrato in corso d’opera
Novanta giorni di tempo per impedire al Rettore Francesco Tomasello ed ai componenti di tutti gli altri organi elettivi di rimanere in carica 12 mesi in più rispetto al mandato originario, così come stabilito dalla modifica dell’art.57 dello Statuto universitario (vedi articoli correlati). E’questo il tempo concesso alla” maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto” per rendere inefficace il provvedimento, secondo le disposizioni dello schema del “Regolamento di attuazione dell’art. 57-bis dello Statuto di Ateneo”, di cui domani si discuterà in Senato accademico e Consiglio d’amministrazione. Come riportato in un nostro precedente articolo, il decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa allo stesso art. 57-bis. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre.
Prima di vedere nel dettaglio cosa prevede il Regolamento, che si compone di 6 articoli e che comunque potrà essere integrato e modificato in corso d’opera, va sottolineato che a “bloccare” la proroga dovrebbero essere gli stessi beneficiari del provvedimento, che nel caso del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione sono anche coloro che hanno proposto e deliberato la modifica dell’articolo 57 dello statuto, decidendo di fatto un’ auto-proroga.
In base all’ Art. 1, il Regolamento “dà attuazione alla disposizione di cui all’art. 57-bis dello Statuto, ai sensi della quale il prolungamento di un anno dei mandati elettivi, di cui all’art. 57 dello stesso Statuto, non produce alcun effetto, restando salva la loro scadenza ordinaria, qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa allo stesso art. 57-bis”.
L’Art. 2 si occupa dell’ “ Ambito di applicazione” e stabilisce che “in conformità al carattere generale della disposizione di cui all’art. 57 dello Statuto, che ha riguardo al prolungamento dei mandati in corso di tutti gli organi elettivi, la richiesta volta al mantenimento della loro scadenza ordinaria, ai sensi dell’art. 57-bis, deve avere carattere parimenti generale, investendo le cariche elettive nel loro complesso, non già singole cariche”. L’Art. 3 fissa il “Termine per la richiesta” volta a rendere inefficace la disposizione relativa al prolungamento dei mandati entro il termine perentorio di tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa all’art. 57-bis.
Interessante l’Art. 4, che fornisce indicazioni precise circa il “Quorum per la sottoscrizione della richiesta”:. Il primo comma stabilisce che “ai fini del computo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, di cui all’art. 57-bis, si ha riguardo al corpo elettorale di più ampia composizione e maggiormente rappresentativo che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Università di Messina, è quello relativo alla elezione del Rettore. In base al secondo comma, “hanno facoltà di sottoscrivere la richiesta, con le modalità di cui all’articolo seguente, tutti coloro che hanno titolo per farlo al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria di cui all’art. 57-bis”.
Nell’Art. 5 vengono spiegate le “ Modalità di presentazione della richiesta”.
“Ciascun avente diritto – si legge testualmente – può presentare la richiesta prevista dall’art. 57-bis dello Statuto sottoscrivendo uno dei moduli di raccolta delle firme, predisposti secondo lo schema allegato al presente regolamento e diversificati in relazione a ciascuna delle categorie che compongono il corpo elettorale (professori universitari, ricercatori universitari, personale con qualifica dirigenziale, personale tecnico-amministrativo, rappresentanti degli studenti). La richiesta, debitamente sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ovvero recante firma autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, potrà essere spedita per posta, in busta chiusa, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento”.
L’Art.6, cioè l’ultimo, si occupa del “ Conteggio”, sul cui esito la Commissione – composta da un Preside di Facoltà, che la presiede, un Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale, un dirigente amministrativo, uno studente scelto tra i rappresentanti della categoria facente parte degli organi di governo dell’Ateneo o dei Consigli di Facoltà ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, che funge da segretario verbalizzante – informerà il Senato Accademico (organo peraltro preposto alla designazione dei componenti della Commissione).
Il Regolamento prevede che “nel caso in cui il conteggio raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto all’esercizio della facoltà di richiesta, ai sensi dell’art. 57-bis dello Statuto, il Senato Accademico delibererà l’inefficacia del prolungamento dei mandati degli organi elettivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 dello Statuto. In caso di mancato raggiungimento del quorum di cui all’art. 4 del presente regolamento, il Senato Accademico ne prenderà atto, confermando la disposizione sul prolungamento dei mandati degli organi elettivi. Delle suddette delibere è data tempestiva notizia tramite il sito web dell’Ateneo”.
