Depositate le motivazioni che hanno portato alla bocciatura del progetto. Riscontrata anche una violazione delle norme sul piano tariffario
Le motivazioni principali della bocciatura del progetto del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti sono riferibili alla violazione dell’habitat naturale, a modifiche contrattuali e al mancato parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario.
La Corte dei Conti ha rilevato la violazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi. Inoltre, la violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale. Infine, la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.
La nota della Corte dei Conti
Ecco la nota integrale diffusa alla stampa dalla Corte dei Conti: “La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”.
Il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla:
- Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI;
- Violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale;
- Violazione degli artt. 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.
Con la medesima delibera sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali.

Ma la Corte dei Conti co c’entra con l’abitat,credo che dalla stessa sua denominazione debba controllare solo i conti. o no.