Tonino Currò, Comune di Messina non c'entra con la morte del giovane tifoso

Tonino Currò, Comune di Messina non c’entra con la morte del giovane tifoso

Alessandra Serio

Tonino Currò, Comune di Messina non c’entra con la morte del giovane tifoso

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sabato 04 Luglio 2026 - 07:00

La Cassazione spiega perché l'ente non poteva evitare la tragedia allo stadio del 2001. Il Viminale, invece...

Il Comune non c’entra con la morte di Tonino Currò, ucciso da una bomba carta allo stadio di Messina nel 2001. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 25 giugno scorso. Secondo la Suprema Corte il municipio di Messina, assistito dall’avvocato Alessandro Franciò, non poteva essere ritenuto responsabile se la barriera divisoria tra le due tifoserie si era rivelata insufficiente, perché l’ente non aveva alcuna discrezionalità nella realizzazione di quell’opera, la cui progettazione era stata effettuata dalle altre autorità, in particolare al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tonino Currò, cosa dice la Cassazione

La sentenza 665/2026 della Cassazione accoglie il ricorso principale del Ministero dell’Interno contro il verdetto emesso nel 2022 dalla Corte d’Appello di Messina. Il Comune è intervenuto in via incidentale con l’avvocato Franciò nella vicenda che costò la vita al giovane, deceduto durante la partita di play off Messina-Catania del 17 giugno 2001. Il verdetto non mette a rischio il risarcimento stabilito per la famiglia Currò, assistita dall’avvocato Giuseppe La Face, ma interviene sui soggetti che sono chiamati a provvedere.

Tragedia allo stadio perché il Comune non c’entra

In particolare, la Cassazione ha affermato che le direttive impartite erano di carattere vincolante e non suscettibili di modifica da parte dell’amministrazione comunale, da considerare solo mera esecutrice. Il Comune non aveva margini per una diversa realizzazione della barriera, ossia l’innalzamento dell’altezza della rete oltre i 6 metri o che la barriera allo stadio Celeste potesse essere realizzata anche mediante una copertura che impedisse il lancio di oggetti.

Quella legge arrivata troppo tardi

I giudici di legittimità hanno anche smontato la tesi della responsabilità come direttamente collegata alla condotta dei due enti coinvolti (era stato condannato anche il Viminale, per il quale sono stati rinviati gli atti alla Corte d’appello per il nuovo giudizio), giudicata illegittima sulla base dell’esito tragico dell’evento. La Corte ricorda che la normativa specifica per l’introduzione di ordigni esplosivi negli stadi o altri luoghi di competizioni sportive tramite controlli all’ingresso è stata adottata soltanto dopo e proprio sulla scia della tragedia, con la legge 88 del 2003. Quindi quando è morto Tonino Currò non erano ancora consentite attività di controllo di chi si recava allo stadio da parte di personale privato (steward) alle dipendenze di società calcistiche, né perquisizioni personali da parte degli agenti.

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