Consiglio III Circoscrizione "pioniere": sì al Registro della Bigenitorialità

Consiglio III Circoscrizione “pioniere”: sì al Registro della Bigenitorialità

Consiglio III Circoscrizione “pioniere”: sì al Registro della Bigenitorialità

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domenica 13 Gennaio 2019 - 05:59
Affido condiviso

A battere tutti sul tempo, amministrazione comunale compresa, è stato il Consiglio della Terza Circoscrizione, che, su proposta del vice presidente Nunzio Signorino, ha approvato l’istituzione del Registro della Bigenitorialità, in linea con quanto si sta facendo in moltissimi Comuni italiani. A Messina per la verità non è stato fatto finora nulla e l’atto votato dalla Circoscrizione ha una grande valenza.

Con la legge 54/2006 viene introdotto il concetto della bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita. Il minore cioè diventa realmente la figura centrale nel cui interesse vengono prese tutte le decisioni.

La norma introduce anche l’affido condiviso (sebbene per la verità finora questa parte della legge sia rimasta nei fatti inapplicata) nonché il principio che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio ( di separazione o di divorzio), che successivamente alla conclusione dello stesso.

Lo stesso codice civile stabilisce che "Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale".

Da queste premesse in tantissimi comuni è stato istituito il Registro Comunale sulla bigenitorialità con l’obiettivo di mettere i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili.

Il Registro non ha rilevanza ai fini anagrafici ma consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel Comune di Messina, affinchè le istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio.

Il Consiglio della Terza Circoscrizione ha quindi approvato il "Regolamento comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità" dando atto che spetterà al Dirigente e all'Assessore ai Servizi Sociali provvedere all'adozione di tutti gli atti di gestione relativi alla tenuta dell'apposito registro.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Articolo 1 – E' istituito presso il Comune di Messina il "Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità".

Articolo 2 -Il Registro risulta uno strumento per favorire, mantenere e sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori, garantendone il diritto alla salute, educazione e istruzione.

Articolo 3 – Effetti della registrazione.

Un minore può essere iscritto al Registro a richiesta di almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Messina. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non abbia a suo carico provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione nel Registro, il minore risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, riportate nel Registro con effetti per tutti i fini amministrativi e l'interazione che ruotano attorno a lui.

La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente.

Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'Ufficiale d'anagrafe invierà apposita informazione all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.

Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Messina da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.

Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati ad altri Enti/lstituzioni/ordini Professionali che interagiscono con la vita del minore.

L’articolo 5 riguarda le attestazioni d’iscrizione al Registro, l’articolo 6 i casi di cancellazione ed eventuali modifiche all’iscrizione. L’articolo 7 prevede che il Comuni promuova azioni d’informazione e sensibilizzazione di altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale mentre l’articolo 8 (di grande importanza) interessa il trattamento dei dati personali (che ovviamente è consentita esclusivamente ai soggetti e istituzioni interessate garantendo piena tutela dei diritti del minore).

L’organizzazione del Registro spetta all’amministrazione comunale con delibera da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del Regolamento.

Il voto del Consiglio di circoscrizione è soprattutto un modo per dare “la sveglia” all’amministrazione che su questa tematica, dopo aver rilasciato dichiarazioni favorevoli, non ha più dato seguito a quanto annunciato a settembre. Il Registro della Bigenitorialità porterebbe Messina tra i Comuni “pionieri” in materia ed in grado di dare risposte alle esigenze della comunità.

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