Ecco il primo ricorso di Giuseppe Rodi

Ecco il primo ricorso di Giuseppe Rodi

Redazione

Ecco il primo ricorso di Giuseppe Rodi

giovedì 07 Agosto 2008 - 11:03

Il presidente dello Sporting Messina scrive al Coni per appellarsi alla decisione della Figc di non accettare la sua domanda di adesione al Lodo Petrucci

Come già anticipato nei giorni scorsi, Giuseppe Rodi, presidente dell’F.c.Sporting Messina, mentre continua a lavorare per un’eventuale partipazione al prossimo campionato Interregionale, ha notificato stamattina il primo ricorso nei confronti della Figc e contro la dichiarazione di non ammissibilità della richiesta di adesione della sua compagine al Lodo Petrucci.

Con questo passo è stato chiesto l’intervento del Coni e delle Camera di Conciliazione arbitrale dello stesso Comitato. Rodi scrive in merito alle motivazioni del -no- della Federazione, che fanno riferimento al fatto che la Società da lui messa in piedi, è una s.a.s. anziché Società di Capitali e che la fideiussione richiesta dalla F.I.G.C. non è stata effettuata entro gli indicati termini perentori.

«In relazione al primo punto – si legge – non sussiste nessuna legge che pone discriminazione, in favore delle Società di capitali e contro le Società di persone, al fine di poter partecipare ad un campionato professionistica Figc. In tal senso, inoltre, veniva rappresentata una palese discriminazione adottata dalla stessa Figc in quanto, nei campionati dilettantistici, vengono ammesse le Società di persone e, inversamente, le stesse Società non sarebbero ammesse ai campionati professionistici; Il termine perentorio invece, considerata l’entità degli importi richiesti e non sussistendo una ragionevolezza temporale, si trova in netto contrasto con il costante orientamento giuridico del competente Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Inoltre, in relazione ai due motivi di dichiarazione di inammissibilità, riferite dall’Ad Ernesto De Carolis (rappresentante del Gruppo Cazzaniga), ad oggi non sono state supportate da apposita ufficialità e comunque mai notificate allo scrivente ed alla rappresentata Società Fc Sporting Messina.

Rodi precisa poi che il ricorso si fonda sulla nullità assoluta del comunicato 36/A datato 01 agosto 2008 e che risulta essere stato pubblicato sul sito della Figc in data 04 agosto. Detta nullità assoluta si conduce alla mancanza dei motivi di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di Lodo Petrucci azionata dall’Fc Sporting Messina. «La stessa Figc, ed il suo Presidente Giancarlo Abete, in realtà si conducono alle determinazioni della Commissione Federale riunitasi il 31 luglio 2008 e, in tal senso, si evidenzia che allo scrivente (ed alla Società rappresentata) non sono note neanche dette determinazioni adottate dalla Commissione Federale in quanto, le stesse, mai pubblicate sul sito della Figc e, comunque, mai notificate allo scrivente. In tal senso, comunque, è noto che ogni e qualsiasi provvedimento amministrativo è nullo(indipendentemente se trattasi di tipo sportivo o altro) quando, lo stesso, è privo delle motivazioni (TAR di Sicilia, 1° Sezione, sentenza n. 519/2006). A quanto sopra va aggiunto che, la menzionata mancanza di motivazioni, pregiudica fortemente un ricorso al competente TAR del Lazio e, inversamente, obbliga ad un duplice ricorso al predetto Organo amministrativo. Il primo ricorso per la dichiarazione di nullità assoluta dell’atto per la mancata indicazione delle motivazioni ed, il secondo ricorso, per contestarne i motivi di dichiarata inammissibilità dell’istanza di ammis-sione al Lodo Petrucci».

Le richieste del rappresentante dell’F. Sporting sono queste: Revoca e/o annullamento del Comunicato datato 01 agosto 2008, pubblicato il 04 agosto 2008 sul sito della Figc, con il quale veniva dichiarata l’innammissibilità della richiesta di Lodo Petrucci; Ammissione e/o accoglimento dell’istanza di ammissione al Lodo; l’ammissione al campionato di Seconda Divisione Pro (ex Serie C2); la concessione di un termine per la trasformazione in Società di capitali e/o assorbimento per fusione o incorporazione da parte di altra Società di capitali (ove fosse strettamente necessario la caratteristica di Società di capitali); l’indicazione delle scadenze, conseguentemente alla rateizzazione della complessiva somma di € 700.000,00 (settecentomila/00), entro le quali corrispondere il predetto importo. Posticipare, mediante rinvio, le prime due giornate di campionato al fine di consentire un minimo di preparazione tecnico-atletica dei calciatori. Ciò in considerazione del minimo tempo esiguo rimasto sino all’inizio del campionato di Seconda Divisione Pro (ex Serie C2).

«L’esito (accoglimento o rigetto motivato) del presente ricorso dovrà pervenire nelle modalità di legge (a mezzo raccomandata A/R) entro i trenta giorni sanciti dalla Legge 241/90 (recepita anche dalla Legge Regionale Siciliana 10/91) dalla ricezione del presente atto – conclue Rodi. Sin da ora si evidenzia e dichiara che, decorso il predetto termine, per effetto del silenzio-assenso, il presente ricorso sarà ritenuto tacitamente accolto. Si evidenzia la non applicabilità dell’ art. 6 (silenzio-rigetto) del D.P.R. n° 1199/71 atteso il subentro di norme modificative (Legge 241/90 recepita dalla L.R. Siciliana 10/91) con le quali, decorso un termine inferiore, trenta giorni, si applica il silenzio-assenso richiamato dalla predetta Legge 241/90 (recepita con Legge Regionale Siciliana 10/91). Inoltre si evidenzia che il tacito-rifiuto, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, non è applicabile mentre, inversamente, è applicabile il silenzio-assenso decorsi i termini stabili dalla Legge 241/90, ed anche Legge Regionale 10/91. In tal senso, su tutte, vedesi la sentenza n° 48 del 13-01-2004 emanata dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta – Presidente FRASCIONE – Relatore CARBONI) con la quale è stato statuito: “Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto impugnato».

In download il documento integrale scritto da Rodi

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