La rubrica di Confedilizia
La locazione di una parte dell’immobile non fa perdere il beneficio, purché il proprietario continui a risiedervi e a dimorarvi abitualmente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8236 del 2 aprile 2026, è intervenuta su un tema di particolare interesse per proprietari e contribuenti: l’applicazione dell’esenzione IMU all’abitazione principale parzialmente concessa in locazione.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da un Comune, ha chiarito che la locazione parziale dell’immobile non comporta, di per sé, la perdita dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.
Secondo i giudici di legittimità, la disciplina generale contenuta nell’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 deve essere interpretata nel senso che il beneficio fiscale continua ad applicarsi quando il possessore mantenga nell’immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale.
Il principio assume rilievo soprattutto nei casi in cui il proprietario conceda in locazione solo una porzione dell’abitazione, continuando però a utilizzare il medesimo immobile come propria casa di residenza.
La Cassazione ha richiamato anche la definizione di abitazione principale risultante dopo la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale, secondo cui rileva l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
In assenza di specifiche disposizioni di legge che escludano l’agevolazione in presenza di locazione a terzi, la mera concessione in locazione di una parte dell’abitazione non è quindi sufficiente a far venir meno l’esenzione IMU.
La decisione rappresenta un importante chiarimento per i contribuenti e per gli enti locali, poiché conferma che ciò che rileva, ai fini dell’esenzione, è la permanenza del requisito sostanziale dell’abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’immobile. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sui siti www.confedilizia.it e www.affittocasa.info.
Il malfunzionamento d’impianti condominiali giustifica la risoluzione del contratto?
Il malfunzionamento degli impianti condominiali non integra un vizio della cosa locata tale da giustificare la risoluzione del contratto, né legittima l’eccezione d’inadempimento. La responsabilità del locatore è esclusa qualora il conduttore, nell’esercizio della detenzione qualificata dell’immobile, avrebbe potuto rilevare e rimuovere la causa del disservizio con l’ordinaria diligenza. Ne consegue che, se l’origine del vizio è esterna all’unità locata e non è stata prontamente segnalata o accertata dal conduttore, quest’ultimo è tenuto al pagamento integrale dei canoni fino alla data di riconsegna dell’immobile.
Genericità dell’ordine del giorno: vale la delibera se il condomino era comunque informato?
L’obbligo di preventiva informazione dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Tanto premesso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’eventuale genericità di questo avviso, considerato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, non comporta l’invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure in altro modo, fosse sufficientemente informato sull’argomento che avrebbe costituito oggetto dell’assemblea. (da Confedilizia Notizie)
