Covid Messina: l'ordinanza di De Luca. Divieti, limiti, chiusure fino al 3 dicembre

Covid Messina: l’ordinanza di De Luca. Divieti, limiti, chiusure fino al 3 dicembre

Rosaria Brancato

Covid Messina: l’ordinanza di De Luca. Divieti, limiti, chiusure fino al 3 dicembre

Tag:

sabato 14 Novembre 2020 - 11:27

Dall'Atm ai negozi, dalle scuole ai bar, ecco tutte le misure in vigore fino al 3 dicembre. Divieto di accesso a Capo Peloro nel week end

Il sindaco ha firmato la nuova ordinanza che di fatto è una proroga della precedente e attua quanto disposto sia dal Dpcm che ha inserito la Sicilia nelle Zone Arancioni che l’ordinanza del president Musumeci. Il provvedimento di De Luca resterà in vigore fino al 3 DICEMBRE.

Obbligo mascherina

Prevede la conferma dell’obbligo per I cittadini di avere sempre con sé la mascherina e di indossarle nei  luoghi  al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i  luoghi  all’aperto  a   eccezione  dei  casi  in cui, per  le caratteristiche   dei    luoghi   o    per   le   circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo  la  condizione  di  isolamento  rispetto  a    persone   non   conviventi,   e comunque con salvezza dei protocolli. Esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La mascherina indossata deve coprire anche il naso. Si ricordano anche le norme come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

Spostamenti tra Regioni e comuni

Art.  2   Limitazioni  agli  spostamenti all’interno  del  territorio della Regione Siciliana e in orario notturno. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della Regione Sicilia, salvo che per gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

Il coprifuoco dalle 22 alle 5

COPRIFUOCO DALLE 22,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per comprovarlo serve l’autocertificazione.  Le  limitazioni  agli  spostamenti  in  orario  notturno  disciplinate  nella  presente  Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per  loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.

Accesso a parchi e ville

PARCHI E VILLE- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ; è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Attività sportiva e motoria

d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Eventi e competizioni

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi  internazionali,  all’interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a porte  chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Stop palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria  in  genere  svolte  all’aperto  presso  centri  e  circoli  sportivi,  pubblici  e  privati,  sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in  uso  al  Comparto  Difesa,  Sicurezza e  Soccorso  pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Stop sport di contatto

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

Stop bingo e sale giochi

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

Chiusi cinema e teatri

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,  all’aperto  o  al  chiuso.  Sono  vietate  le  feste  nei  luoghi  al  chiuso  e  all’aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Stop convegni ed eventi

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

Luoghi di culto

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Mostre e concorsi stop

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.  Resta  ferma  la  possibilità  per  le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Accesso ai presidi sanitari

E’ fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei pazienti  di  permanere nelle  sale  di  attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Negozi al dettaglio

Art. 4 Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; 2. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Week end, festivi e pre festivi

3. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato  e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

Chiusi bar e ristoranti

In attuazione dell’art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Norme per asporto e domicilio

Art. 5 Disposizioni per attività dei  servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione con modalità asporto è consentito l’accesso al locale ad un cliente per volta per il tempo occorrente a ricevere e consegnare  quanto ordinato, assicurando sempre il distanziamento tra il cliente e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all’interno del locale medesimo.. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell’attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di  suolo  pubblico corrispondente alle  vetrine o  affaccio  del locale, dei paletti  o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni..  Sempre   al   fine   di  evitare   la   formazione   di   assembramenti   fuori   dal   locale,   il gestore/titolare dell’attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l’accesso all’interno del locale.

Esenzione cosap

L’occupazione di suolo pubblico, costituisce un rafforzamento  delle  misure  di  prevenzione  del  contagio  ed  è  esentata  dal  pagamento  del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria. il gestore/titolare dell’attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una  comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla  data della sua presentazione  fino  alla  data  di  efficacia  delle  presente  Ordinanza. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Banche e servizi alla persona

Art.  6   Disposizioni per  le  attività inerenti ai  servizi alla persone e servizi bancari,  finanziari, assicurativi e varie. Restano  consentite  le  attività  inerenti  ai  servizi  alla  persona  sono  consentite. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Norme per le scuole

Art. 7 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali.   Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza  all’interno  dei  plessi  scolastici  della  comunità  scolastica,  degli  alunni  e  dei docenti, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo  grado  devono  attenersi,  nella  formazione  delle  classi per  l’A.S.  2020/2021,  al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:

2) Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell’articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.

3) Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, sono sospese, le attività didattiche di presenza. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.

4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l’A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi come stabilite nel DPR 81/09.

Assistenza scolastica

Art.  8  Disposizioni  a  sostegno  del   servizio  di  assistenza scolastica. Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

Atm

Art. 9 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale.  Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.    .L’erogazione   del servizio   deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.     L’A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all’ eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l’Assessore alle  Politiche  della  Scuola,  Che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione  di assembramenti alle fermate dell’autobus o sui mezzi.

Norme per uffici pubblici

1. E’  fatto  obbligo  agli  Enti  pubblici  e  alle  Pubbliche  Amministrazioni  i  cui  uffici hanno   sede  sul  territorio  comunale  di  modulare  gli  orari  di  servizio  giornaliero  del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di  evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Art. 11  Disposizioni per articolazione dell’orario  di  lavoro in presenza all’interno degli  Uffici Comunali. Al  fine  di  garantire  il  corretto  e  puntuale  svolgimento  dei  servizi,  nel  rispetto  delle disposizioni  vigenti  e  delle  norme  sulla sicurezza e  sul  distanziamento,  nonché  al  fine  di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza in  misura non inferiore al 25% dell’orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili.

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l’orario di lavoro in turni antimeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.

Il controllo del rispetto delle disposizioni e limitazioni dell’ordinanza è affidato alla Polizia Municipale. Sono previste sanzioni per i trasgressori. IL sindaco con un’altra ordinanza ha disposto, così come annunciato nei giorni scorsi, il divieto di accesso a Capo Peloro nel week end del 14 e 15 novembre

Articoli correlati

Un commento

  1. Con le ordinanze si chiude ,si ordina di rispettare le distanze ,tutto giusto se fosse per evitare il propagarsi di questa pandemia, ma vorrei dire che mentre tutti chiudono e rispettano, nei negozi aperti vige l’anarchia , nelle piazze idem ,sugli autobus si è visto e non controlliamo solo quando si vedono i video degli assembramenti perché vedi la situazione di Capo Peloro…..c è voluto un video per mettere tutto apposto ……dopo che i commercianti hanno speso soldi e si sono adeguati alle distanze di sicurezza a loro è stata imposta la chiusura totale ,mentre per quelli rimasti impazzano gli assembramenti ovunque ,non parliamo nelle piazze,ville e al duomo …..e pensare che lei signor Sindaco, agli inizi, in cui non eravamo a rischio contagio come adesso,mandava macchine con la sua voce per rimarcare il coprifuoco, droni per controllare la popolazione…….”tantu traficu pi nenti “considerando la zona arancione in cui ci ritroviamo ora
    …… ,tutto quello
    che abbiamo fatto è andato perduto e non facciamo il solito scaricabarile che è colpa delle cariche istituzionali più
    alte , perché chiunque di voi è
    al potere , commette errori nelle decisioni prese……….errori che ricadono nella vita di chi li subisce!E speriamo di avere almeno salva la pelle in mezzo a tutto questo sfacelo!!!!!

    14
    0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007