24 e 25 maggio si va al voto per la città e in altri 17 Comuni del Messinese. Cosa dispone la legge
MESSINA – Verso il voto alle amministrative a Messina. Ecco le schede elettorali (a questo link della Prefettura tutti i fac-simile) con le quali si voterà. Sindaco, Consiglio comunale e sette Circoscrizioni al centro del voto. Si vota a Messina e in diverse zone della provincia. La legge elettorale è quella regionale n. 35 del 15/09/1997. Ecco l’articolo 3, che riguarda Messina: “Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale”. Si è poi arrivati alle modifiche con la legge regionale n. 6 del 05-04-2011 e infine la legge regionale n.17 del 11 agosto 2016.

“Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”: è il cosiddetto voto disgiunto. Se si vota solo il candidato a sindaco, nessun voto andrà invece alle liste.
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato tutti i candidati e tutte le liste al Consiglio comunale e tutti i candidati e le liste alle 7 Circoscrizioni.
I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.
Nel Messinese si vota in 17 Comuni: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.
I cittadini potranno, con una X, scegliere il proprio candidato a sindaco e indicare due nomi, un uomo e una donna, in una lista per il Consiglio comunale.
Il voto a un uomo e a una donna della stessa lista
Per il Consiglio comunale si possono dunque esprimere sino a due preferenze purché assegnate a candidati di sesso diverso. Ma attenzione: uomo e donna devono essere della stessa lista perché il voto sia valido. Si può anche optare per il voto a un singolo uomo o a una singola donna. Se si votano due uomini o due donne, il secondo voto sarà annullato. Se si votano i candidati di una lista, uomo e donna o un’opzione singola, ma non si indica alcuna preferenza per il sindaco, il voto va automaticamente al candidato sindaco collegato.
Ma chi vince? “È proclamato eletto sindaco al primo turno – decide la legge regionale – il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età”.
l ballottaggio se nessun candidato ottiene il quaranta per cento più uno di voti e ipotesi premio di maggioranza
In caso di vittoria al primo turno, scatterà il premio di maggioranza per le liste collegate al sindaco vincitore, purché abbiano raggiunto almeno il 40 per cento dei voti validi. Al primo turno, in caso di premio di maggioranza, sono 19 i seggi (sessanta per cento) a disposizione della coalizione collegata.
Sottolinea la legge: “Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi”.
Se nessun candidato alla carica di sindaco ottiene il quaranta per cento dei voti, si andrà quindi al ballottaggio 7 e 8 giugno. Anche in caso di vittoria al secondo turno, potrà scattare il premio di maggioranza, purché almeno una lista collegata al sindaco vincitore abbia raggiunto il cinque per cento. Stabilisce, infatti, la normativa regionale: “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi”.
“Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate – stabilisce la legge regionale – è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti”.
Il voto per le sette Circoscrizioni
Il voto per le sette Circoscrizioni: ecco un’altra scheda per gli elettori (di colore rosa). Si legge all’articolo 4 bis 2: “Il presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio”.
