L'Unione inquilini evidenzia cosa non va nell'edilizia residenziale pubblica dopo una sentenza della Corte costituzionale. "Bisogna indire un nuovo bando"
MESSINA – “Il regolamento comunale dell’Erp, Edilizia residenziale pubblica, non va. Deve essere cambiato a Messina. C’è la necessità di modificare il regolamento per l’assegnazione degli alloggi e bisogna indire un nuovo bando. La sentenza n° 1/2026 della Corte costituzionale dichiara illegittima una parte della legge della Regione Toscana che rendeva preminente (ai fini del punteggio complessivo in graduatoria) il criterio della residenza storica. In altre parole, più anni di residenza, più punti in graduatoria. Ed è del tutto evidente che ci saranno dei riverberi in tutto il territorio nazionale generando modifiche delle normative regionali e dei bandi comunali. Inoltre, a Messina, abbiamo registrato alcune criticità, segnalate tempestivamente nella fase di accesso alla domanda”. A sostenerlo è Antonio Currò, segretario dell’Unione inquilini.
Ecco la nota dell’organizzazione messinese: “La Corte costituzionale è intervenuta proprio in ragione del punteggio sproporzionato a vantaggio dei residenti “storici”. Durante la fase di stesura del regolamento comunale assegnazione alloggi Eerp, sollevammo dubbi sull’attribuzione di un punteggio troppo alto per i residenti storici rischiando che potesse essere prevalente rispetto ad altri indicatori di stato bisogno economico-sociale. Per completezza la “Corte non intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, pur tuttavia questo criterio non deve essere preponderante, nell’attribuzione del punteggio in graduatoria, rispetto ad altri”.
“Reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione e l’assegno unico non concorrono alla formazione del reddito”
Continua Currò a nome dell’Unione inquilini: “Ci tocca inoltre segnalare nuovamente (sono stati già informati l’assessora Calafiore e il dirigente competenti) altre criticità del regolamento comunale che meritano urgenti correttivi. Nella graduatoria definitiva pubblicata lo scorso luglio, abbiamo registrato l’esclusione di numerosi soggetti ai quali sono stati erroneamente considerati i sussidi assistenziali come fonte di reddito, come conseguenza di un’interpretazione della normativa e contraria alla legge. In altre parole hanno calcolato Adi, Assegno di inclusione, e assegno unico come fonte di reddito. Il limite di reddito di accesso, stabilito annualmente dal ddg (decreto del dirigente generale) dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, è di euro 17.870,90. L’articolo 10 comma 2 della legge regionale 1/1992
stabilisce che “Il reddito di riferimento per l’applicazione della presente legge è quello imponibile relativo
all’ultima eventuale dichiarazione”. Il reddito imponibile non include gli aiuti destinati a garantire la mera
sopravvivenza. La normativa è chiara: i sussidi, tra cui il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione,
l’assegno unico ecc non concorrono alla formazione del reddito”.
La foto è di repertorio.
