Il valore della vita nella Costituzione, la nostra "casa comune"

Il valore della vita nella Costituzione, la nostra “casa comune”

Autore Esterno

Il valore della vita nella Costituzione, la nostra “casa comune”

domenica 01 Febbraio 2026 - 18:40

In occasione della 48esima Giornata nazionale per la vita, la riflessione del costituzionalista Alberto Randazzo, presidente dell'Azione cattolica di Messina

di Alberto Randazzo, presidente diocesano dell’Azione cattolica di Messina Lipari Santa Lucia del Mela e professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Messina.

Si celebra oggi la 48° Giornata nazionale per la Vita, quest’anno sul tema “Prima i bambini!”, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Com’è ovvio, però, quella di oggi non può essere considerata una ricorrenza importante solo per i cattolici, l’incommensurabile valore della vita potendo essere riconosciuto sia dai credenti che dai non credenti.
L’occasione è propizia per riflettere, seppure brevemente, sul diritto alla vita nella prospettiva della Costituzione italiana, quella “casa comune” nella quale tutti possiamo ritrovarci.

La vita è in Costituzione?
La Carta del ’48 non contiene previsioni che enunciano, disciplinano e tutelano in modo esplicito il diritto alla vita, che pure è da ritenere il presupposto per il godimento di qualunque altro diritto sancito nella Costituzione, come la stessa Consulta ha più volte affermato (più di recente, ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 135 del 2024); nello stesso senso, ad esempio, si esprime il Compendio di Dottrina sociale della Chiesa (p.to 155).
Può pertanto dirsi che il valore della vita ed il diritto ad esso collegato fanno da sfondo al dettato costituzionale, desumendosi da una serie di precetti in quest’ultimo contenuti.
Non c’è dubbio che anche il diritto alla vita, infatti, possa essere annoverato tra quelli considerati “inviolabili” che la Repubblica è chiamata a riconoscere e a garantire a norma dell’art. 2 Cost. (da ultimo, v. anche Corte cost. n. 135 del 2024). Tali diritti «occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”» (sent. n. 35 del 1997, richiamata dalla sent. n. 135 del 2024).
Molti anni addietro la Corte costituzionale ha affermato che «non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (Corte cost. n. 98 del 1979), il che ha aperto la strada alla “copertura” costituzionale, e quindi al riconoscimento e alla garanzia, di diritti non menzionati in Costituzione ma, appunto, «necessariamente conseguenti a quelli» dei quali discorre la Carta. Tra questi si può considerare senz’altro anche il diritto alla vita.
Invero, è l’intero sistema costituzionale che consente di riconoscere la sussistenza, anche nell’ordinamento italiano, del diritto in parola; d’altra parte, la Costituzione viene definita “personalista”, in quanto è la persona il “fulcro” sul quale si regge l’intera “impalcatura” costituzionale. Potremmo dire che la persona è il presupposto della Costituzione (ossia il punto di incontro, strettamente connesso all’ideale antifascista, tra le forze politiche presenti in Assemblea Costituente) e il fine al quale la Carta tende.
In questo senso, allora, è possibile osservare che il bene-vita trovi la sua “sede costituzionale” principale nel già citato art. 2 Cost. (che, com’è noto, fa riferimento anche ai doveri inderogabili di solidarietà che siamo tutti chiamati ad adempiere), ma trovi “ospitalità” – in modo diretto o indiretto – anche in altre previsioni costituzionali. Tra queste ultime, è possibile considerare l’art. 3 (nel quale si fa riferimento pure al “pieno sviluppo della persona umana” che si vuole favorire rimuovendo gli ostacoli che, «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza», lo impediscono), l’art. 13 (sulla libertà personale), l’art. 27, IV c. (dove è sancito il divieto della pena di morte, una chiara manifestazione dell’intangibilità della vita umana), l’art. 31 (nella misura in cui si agevola la formazione di famiglie e si «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù»), l’art. 32 (sul diritto alla salute), l’art. 36 (che discorre di «esistenza libera e dignitosa») e l’art. 38. Quest’ultima previsione, prevedendo «il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» a favore di chi sia «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» e sancendo che ai lavoratori debbano essere «assicurati» i «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria», predispone meccanismi volti a favorire e ad esaltare la vita umana.
Quelle appena indicate sono solo talune delle disposizioni costituzionali tra le cui trame può trovare spazio il diritto alla vita, ma anche altri precetti potrebbero essere richiamati a tale scopo; per questa ragione, infatti, si è dell’idea che non sia possibile inquadrare tale diritto in una o nell’altra disposizione costituzionale, ma che sia più corretto evincere – come si è detto – la salvaguardia della vita (in relazione alle diverse fasi dell’esistenza) dall’intero sistema costituzionale, che nel suo complesso concorre in vario modo a disciplinarne aspetti e a tutelarne i più svariati profili.
Anche sul piano delle fonti esterne è possibile individuare importanti garanzie del diritto alla vita; si pensi, in special modo, alla CEDU (art. 2), al Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 6), alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 2).
La particolare attenzione che quest’anno si vuole dedicare ai bambini trova anch’essa riscontro in Costituzione (in particolare, nei già richiamati articoli 2, 3 e 31) e in normative sovra- e internazionali; si pensi, specificamente, alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla Carta dei diritti sopra cit. (art. 24).

Qualche riflessione conclusiva
Il quadro testé delineato, seppure di sfuggita, consente di considerare la Costituzione italiana un meraviglioso “inno a vita”.
Non c’è dubbio che spetti, in primis, al legislatore intervenire – come a volte ha fatto e a volte no – per attuare il dettato costituzionale (che richiede anche di rispettare i vincoli comunitari e gli obblighi internazionali: art. 117, I c.) nella concretezza e nella complessità della quotidianità, offrendo idonea garanzia anche al diritto alla vita (com’è ovvio, pure dei bambini). D’altra parte, la stessa Corte costituzionale ha osservato che «dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce […] il corrispondente dovere dell’ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge (oltre che, più in generale, attraverso l’azione di tutti i pubblici poteri)» (sent. n. 135 del 2024).
Tuttavia, è richiesto anche a tutti i consociati un impegno concreto e costante perché i valori costituzionali e, in generale, l’intera Carta possano inverarsi nell’esperienza.
Tornando a quanto si diceva all’inizio, la Giornata che si celebra oggi non può essere considerata riservata ai credenti solo perché promossa dalla Cei. Il valore della vita è uno dei tanti punti di tangenza tra la Dottrina sociale della Chiesa (e, quindi, la Sacra Scrittura) e la Carta costituzionale; pertanto, tutti possono sentirsi chiamati ad uno sforzo comune perché il bene-vita sia custodito, protetto e valorizzato.
Mi piace concludere attingendo alla musica, con le parole di un brano dal significato profondo:
“Nessuno viene al mondo per sua scelta/Non è questione di buona volontà/Non per meriti si nasce e non per colpa/ […] La vita è un dono/Legato a un respiro/Dovrebbe ringraziare/Chi si sente vivo!/ […] È un dono che si deve accettare/Condividere e poi restituire” (R. Zero, La vita è un dono).

Alberto Randazzo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Questo sito è associato alla

badge_FED