Messina, rimosso dal Tar l'ultimo ostacolo al completamento di via Don Blasco

Messina, rimosso dal Tar l’ultimo ostacolo al completamento di via Don Blasco

Redazione

Messina, rimosso dal Tar l’ultimo ostacolo al completamento di via Don Blasco

giovedì 27 Gennaio 2022 - 11:16

Rigettato ricorso contro il Comune proposto da Società proprietaria di un terreno interessato dall'opera

MESSINA – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (II sezione) ha rimosso l’ultimo ostacolo giudiziario al completamento della Via Don Blasco, rigettando il ricorso proposto dalla Gife S.r.l., difesa dall’avvocato Nunziello Anastasi (sentenza n. 3589/2021).

Il ricorso contro il Comune di Messina, difeso dall’avvocato Carmelo Moschella, era stato proposto dalla Società, proprietaria di una porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa. Parliamo di una ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento del provvedimento dell’ente locale (Area amministrativa Dipartimento demanio patrimonio espropriazioni beni comuni n. 78 del 19/02/2019) di espropriazione per pubblica utilità con determinazione urgente dell’indennità provvisoria, con cui il Comune ha espropriato un’area di proprietà della ricorrente di 413 metri quadrati e del verbale di occupazione del 2 aprile del 2019, con cui il Comune di Messina ha occupato l’ area.

I giudici catanesi, accogliendo le difese formulate dal Comune di Messina, hanno dichiarato che, con provvedimenti del sindaco di Messina – nella qualità di Commissario delegato – è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera e confermato che tale approvazione è legittima.

Il Tar ha evidenziato che “non sussiste la lamentata violazione del termine di emanazione del decreto di esproprio”. I giudici catanesi, inoltre, hanno statuito che le censure in ordine all’esercizio dei poteri commissariali, come eccepito dal Comune di Messina sono inammissibili per tardività.

Condividendo le tesi difensive del Comune di Messina, il Tar ha evidenziato che il commissario delegato fosse autorizzato a derogare, fra le altre disposizioni normative, alla legge 122/1989, che disciplina la materia dei parcheggi, del programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate. Secondo il Tar, non risulta sussistere la violazione della destinazione a parcheggio di aree ricomprese nella procedura di espropriazione oggetto di contenzioso, prospettata dalla Gife.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio e pertanto nessun ulteriore ostacolo da parte dei proprietari delle aree interessate alla procedura di espropriazione, potrà essere frapposto all’ultimazione dell’opera.

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