Entro il 29 novembre registrazione posta certificata per tutte le imprese

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martedì 15 Novembre 2011 - 09:22

Le società devono comunicare il proprio indirizzo al Registro Imprese della Camera di Commercio

Entro il 29/11/2011, termine di scadenza previsto dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, tutte le società, che non lo avessero già fatto, devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Sono obbligate alla comunicazione della PEC al Registro imprese tutte le società di qualsiasi natura giuridica, soggette all’iscrizione al Registro. L’obbligo riguarda,dunque, tutte le società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), le società cooperative e le società consortili. Sono esclusi i consorzi con attività esterna. Sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche le società, ancora iscritte, che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione. La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Registro imprese verrà pubblicata nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è, infatti, considerata un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo. La società potrà, volendo, inviare l’indirizzo di posta elettronica dello studio professionale che si occupa dei propri adempimenti burocratici. La comunicazione deve essere fatta dall’amministratore della società o dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista). La comunicazione deve essere fatta, telematicamente, tramite ComUnica, mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato). L’adempimento è totalmente gratuito e quindi esente sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria e tariffe di spedizione. In caso di inosservanza del termine sopra indicato sarà applicata la sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, il quale, al comma 1, fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. Si ricorda che, in applicazione della normativa riportata sopra, le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.

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