Secondo l’esponente della giunta Buzzanca il suo ruolo a Palazzo Zanca non è in contrasto con la carica di consigliere d’amministrazione della Crias: «La legge 212 del ’79 è stata abrogata e superata dalla 31 dell’86». Ma il decreto di nomina di Corvaja cita proprio la legge del ‘79
«La presunta incompatibilità è del tutto priva di fondamento e/o ragione». Così Giuseppe Corvaja, assessore all’Urbanistica del Comune di Messina, spegne i riflettori sulla questione sollevata dalla stampa circa una situazione di contrasto tra il suo ruolo ricoperto a Palazzo Zanca e la carica di consigliere d’amministrazione della Crias, la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane, di cui era già stato commissario.
Secondo Corvaja la legge regionale n. 212 del 1979, citata come fonte per dimostrare la incompatibilità, «non è più vigente», in quanto superata e, di fatto, abrogata dalla legge regionale n. 31 del 1986. «Ne consegue – aggiunge – che non appare rinvenibile, nella normativa vigente, alcuna ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di componente il Cda della Crias». Corvaja cita un precedente: quello di un consigliere d’amministrazione che ha ricoperto, contemporaneamente, la carica di assessore provinciale di Catania.
Qualche dubbio, però, rimane. La legge n. 212 del 1979 (che all’articolo 16 afferma che «gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» non possono appartenere ai Cda di enti come la Crias) non è stata citata solo dalla stampa, ma anche dal decreto regionale del 28 marzo 2008 col quale Corvaja veniva nominato consigliere dell’ente. L’elenco dei componenti del Cda, infatti, veniva ufficializzato «ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212». Ci chiediamo, allora, da profani: come è possibile questo se la legge era stata abrogata?
(foto Sturiale)
