Doppio incarico, la Corte d’appello conferma l’incompatibilità di Buzzanca

Doppio incarico, la Corte d’appello conferma l’incompatibilità di Buzzanca

Doppio incarico, la Corte d’appello conferma l’incompatibilità di Buzzanca

lunedì 16 Maggio 2011 - 13:50

Rigettato il ricorso contro la sentenza che, pur “salvando” il sindaco-deputato, aveva riconosciuto la sussistenza dell’incompatibilità. Solo un ulteriore passaggio in Cassazione può evitare che Buzzanca debba optare per una delle due cariche

Non si chiude la “telenovela” sul doppio incarico di Giuseppe Buzzanca. Anzi, la Corte d’appello proprio stamani, su decisione dei giudici Mario Zumbo, presidente, Luigi Maria Faranda, relatore, e Marilena Scanu, terzo componente, ha confermato l’incompatibilità tra le cariche di sindaco e deputato regionale. Quindi, stando così le cose, Buzzanca potrebbe essere costretto ad optare. Ma occorre fare qualche passo indietro e un riassunto delle puntate precedenti. Il 17 novembre scorso il presidente della sezione elettorale della II sezione civile del Tribunale di Messina, Adolfo Fiorentino, dopo cinque ore di camera di consiglio pronunciava la sentenza con cui respingeva il ricorso presentato dall’avv. Antonio Catalioto per conto del cittadino Vincenzino Salimbeni. In quell’occasione, però, pur stabilendo che Buzzanca non poteva decadere da sindaco, i giudici dichiaravano «la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di deputato della Regione Sicilia e di sindaco del comune di Messina di Buzzanca Giuseppe». In altre parole, i giudici riconoscevano l’incompatibilità di Buzzanca, con una conseguenza: la possibile decadenza dello stesso da deputato una volta passata in giudicato la sentenza, così come prevede la “leggina” dell’Ars che, tra l’altro, presto dovrà essere valutata dalla Corte Costituzionale.

Per evitare che la sentenza passasse in giudicato, la terza parte in causa, Giulia Pisanelli, rappresentata dall’avv. Bonaventura Candido, costituitasi a suo tempo a sostegno di Buzzanca, il 17 febbraio presentava ricorso in appello. Appello che, appunto, stamani è stato rigettato (tra l’altro anche Catalioto ha presentato appello incidentale). Nel ricorso Bonaventura sosteneva che «nel caso di passaggio in giudicato di siffatta statuizione, la competente autorità amministrativa potrebbe trovarsi a dovere adottare, in esecuzione della stessa, il provvedimento di decadenza dalla carica di deputato del dott. Buzzanca». In realtà, sostiene Candido, il giudice, nel dichiarare l’incompatibilità, è andato oltre quanto gli era stato chiesto dallo stesso ricorrente, che si era limitato a invocare la decadenza da sindaco. «La sentenza – questa è la sintesi – è affetta da ultrapetizione», ossia da quel “vizio” regolato dall’articolo 112 del codice di procedura civile secondo cui «il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato».

Con la sentenza di oggi, le cui motivazioni non sono ancora state rese note, si apre una nuova pagina: per evitare il passaggio in giudicato, rimane solo la strada del ricorso in Cassazione, che Bonaventura potrà presentare entro 30 giorni dalla notifica. E la telenovela continua…

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