Illegittima la norma sulla tariffa della fognatura pubblica se questa è sprovvista d'impianti centralizzati di depurazione

Illegittima la norma sulla tariffa della fognatura pubblica se questa è sprovvista d’impianti centralizzati di depurazione

Redazione

Illegittima la norma sulla tariffa della fognatura pubblica se questa è sprovvista d’impianti centralizzati di depurazione

venerdì 28 Novembre 2008 - 00:08

Una sentenza della Corte Costituzionale segnalata da Giovanni D'Agata (I.d.V.)

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore- di Italia dei Valori, Giovanni D’Agata, segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08. Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice di Pace di Gragnano il quale, con ordinanza del 03.05.07, ha denunciato l’irragionevolezza della disposizione che prevede che la quota di tariffa pubblica fognatura e di depurazione, pur avendo natura di corrispettivo, sia dovuta «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi», la Corte Costituzionale con sentenza n. 335/08, ha dichiarato la censura fondata, con conseguente “illegittimità costituzionale- dell’art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti -anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi-. Giovanni D’Agata, in una nota, chiede conseguentemente agli Enti che abbiano applicato illegittimamente la quota di tariffa anche nei casi in questione, la restituzione delle somme indebitamente percepite e la cessazione dell’imposizione in tutti quei casi in cui sia comunque applicata la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche quando la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, in attesa che gli stessi siano adeguati alla normativa vigente. Nel caso contrario, è di tutta evidenza che potranno essere avviati ricorsi in via giurisdizionale per il riconoscimento del diritto degli utenti.

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