Intervento. Legge 353/2000: l'asso nella manica della Forestale

Intervento. Legge 353/2000: l’asso nella manica della Forestale

Redazione

Intervento. Legge 353/2000: l’asso nella manica della Forestale

sabato 25 Agosto 2007 - 11:10

La legge 353/2000 prevede all’art. 10, comma 1, alcuni divieti a effettuare per un certo numero di anni specifiche attività produttive nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco, così da imporre un deterrente all’uso illegale e distruttivo del fuoco utilizzato per agevolare l’attività a danno del bosco. I divieti sulle aree percorse dal fuoco, specificati di seguito, sono di differente durata a secondo il pericolo, l’intensità e la frequenza con cui le attività sono attuate:

• per 15 anni le aree non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio;

• per 10 anni è vietata realizzazione di edifici ;

• per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale;

• per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia.

Il tipo di divieto che prevede la limitazione a potere realizzare opere ad uso di civile abitazione è quello che ha assunto maggiore significato, in considerazione dell’impatto che l’attività edilizia ha sul territorio nazionale. Per questo la legge 353/2000, all’art. 10, comma 2, ha introdotto l’obbligo da parte dei Comuni di realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco, introducendo un vincolo all’utilizzazione del suolo per queste aree ed a questi fini. La norma prevede “i comuni provvedono, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposto catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato-.

Nella realtà è avvenuto che pochi Comuni hanno provveduto, e provvedono a tutt’oggi, dall’entrata in vigore della legge ad effettuare il rilievo di tali aree, in considerazione della scarsa sensibilità ad adottare questo strumento ai fini di difendere i boschi dagli incendi boschivi.

Le difficoltà tecniche a effettuare i rilievi di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco sono superabili, dal momento che oltre la possibilità di utilizzare a questi fini lo strumento del G.P.S. (Geographical Positioning System), sono idonee anche le rilevazioni che possono essere eseguite con le riprese aeree o con il satellite, almeno per gli incendi di più vaste proporzioni e/o che si sono propagati in territori impervi, dove è più complessa la rilevazione manuale ed “a piedi- effettuata con il G.P.S..

Il Corpo Forestale dello Stato, ha messo a punto nell’anno 2003 uno specifico tematismo del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) di Rilievo delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.) con il quale sono state censite con proprio personale queste aree attraverso l’uso del G.P.S., utilizzando sia i metodi speditivi che quelli che ripercorrono l’intero perimetro dell’area. Nell’anno 2005 sono stati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario ha. 20.000 di superficie boschiva percorsa da incendi su un totale di ha. 25.000 di superficie complessiva distrutta.

In ogni caso, pur considerando le difficoltà riscontrate di applicazione dello strumento del catasto da parte dei Comuni, si evidenziano, analizzando i casi degli autori di incendio boschivo accertati, che pochi casi sono stati segnalati all’A.G. per violazione di tale norma.

Probabilmente, possiamo affermare, che, per una gran parte di casi, questo tipo di divieto abbia avuto effettivamente un’azione preventiva sulle azioni di distruzione del bosco con incendio a fini di speculazione – edilizia, dal momento che il progetto criminoso è in ogni caso successivamente destinato a essere vanificato, proprio dalla vigenza del vincolo dell’art. 10, comma 1, su queste aree.

Oltre lo strumento amministrativo previsto dal catasto delle aree percorse dal fuoco che i Comuni devono porre in atto (art. 10, comma 2) la legge 353/2000 prevede una norma specifica attivabile nei procedimenti di tipo giudiziario e quindi, caso per caso, utilizzabile nei casi di violazione di legge riscontrate nel corso delle indagini.

L’art. 10, comma 4, della legge 353/2000 prevede una sanzione specifica di tipo penale: “nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile-.

La norma prevista in materia, dal comma 1, dell’art. 10 della L. 353/2000 è l’unico dispositivo di questa legge che è stato cambiato successivamente l’emanazione della stessa. Di seguito riportiamo l’articolo di legge originario e quello introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria):

art. 10, comma 1, periodo 4°, della L. 353/2000 – “e’ inoltre vietata per dieci anni sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione o concessione-.

art. 10, comma 1, periodo 4°, introdotto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria) –

“nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boschiva percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data-.

Con il nuovo articolo di legge introdotto nell’anno 2003, l’edificabilità sulle aree percorse da incendio è possibile quando in data precedente l’incendio l’area è stata già destinata dagli strumenti urbanistici in vigore quale zona soggetta ad edificazione. Nell’originaria formulazione l’area percorsa da incendio poteva essere soggetta a edificazione solo quando era stata già rilasciata l’autorizzazione a costruire o la concessione. Se tale concessione non era stata rilasciata anche se esisteva una programmazione urbanistica su quella zona percorsa da incendio, vigeva comunque il divieto a costruire.

La nuova norma ha introdotto il divieto a costruire sulle aree percorse da incendio solo dove non esiste assolutamente alcuna destinazione d’uso di quel territorio a fini edilizi. Il principio comunque della L. 353/2000 è stato fatto salvo, anche se specificato in diverso modo rispetto alle decisioni programmatorie dell’uso del territorio da parte degli Enti territoriali preposti.

Altri due tipi di divieti sono previsti dalla L. 353/2000 per due attività a forte impatto sul territorio attraverso l’uso distorto del fuoco, quella della pastorizia e della caccia.

Per questi due tipi di divieti valgono le considerazioni sulla difficoltà di applicazione da parte dei Comuni citate in precedenza, con l’aggravante che l’uso del territorio per queste attività è continuo e fa parte dell’uso sociale ed economico di intere zone del territorio nazionale. Queste zone, inoltre, devono essere segnalate con tabelle per rendere evidente il divieto. In alcune Regioni e Province sono state “tabellate- le aree percorse dal fuoco ed interdette alla pastorizia ed alla caccia, con evidenti benefici di deterrenza di tipo preventivo per future azioni illegali.

a cura del V. Q. Agg. For. t. S.F.P. Giuseppe VADALA’

Responsabile del Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B) – Ispettorato Generale, Servizio 1°, Divisione 3^ del Corpo Forestale dello Stato –- Roma

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