Da consigliere della Crias è incompatibile e “ineleggibile” secondo una legge regionale. Ma l’assessore frena: «Sto approfondendo la questione, le cose non starebbero in questi termini»
Giuseppe Corvaja poteva essere nominato assessore dal sindaco Giuseppe Buzzanca? Possedeva il requisito di eleggibilità richiesto per l’elezione al consiglio comunale, ritenuto “conditio sine qua non” anche per entrare in giunta? Il caso politico rischia di agitare questo caldo mese di luglio a Palazzo Zanca, nonostante le appena superate fatiche del bilancio di previsione lasciassero intravedere l’inizio delle vacanze.
Corvaja dal 28 marzo 2008 è consigliere d’amministrazione, in qualità di “componente esperto”, della Crias, la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane, di cui era già stato commissario. Il 4 luglio, però, viene nominato assessore alle Politiche del Territorio della giunta Buzzanca. Ed è qui l’inghippo, sorto a quasi un anno di distanza. Un inghippo fatto di “commi”e leggi regionali. In primis quella che regola la Crias, la legge n. 212 del 1979, ai sensi della quale è stata scelta la composizione del Cda della Crias. Gli articoli 16 e 24 sono quelli che ci interessano.
«I membri del Parlamento e quelli dell’ Assemblea regionale siciliana – si legge all’articolo 16 – i candidati al Parlamento e all’ Assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti di cui alla presente legge e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite società collegate. La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi della incompatibilità di cui sopra». L’articolo 24, invece, sancisce che «gli amministratori e i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti dell’ ESPI, dell’ EMS, della AZASI, dell’ IRCAC, della CRIAS, dell’ AST, dell’ ESA, dell’ IRVV e dell’ EAS non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio della data delle precedenti elezioni comunali e provinciali».
Secondo questa legge, dunque, Corvaja non potrebbe ricoprire contemporaneamente le cariche di assessore e di consigliere d’amministrazione della Crias. «Sto verificando tutto – ci conferma questa mattina l’assessore – dopodiché farò una dettagliata relazione scritta prima di tutto al segretario generale. Ma le cose non starebbero esattamente in questi termini». Vedremo. In ogni caso Corvaja ha chiarito alla “Gazzetta del Sud” che nel caso in cui la incompatibilità venisse accertata, provvederebbe subito a “sanare” la questione dimettendosi da componente della Crias.
Ma vale la pena ricordare, in conclusione, la legge regionale n. 7 del 1992 che regola l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. «Il sindaco eletto – si legge all’articolo 12 – nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco». A questo punto Corvaja era in possesso di questi requisiti? L’assessore ha tutta l’intenzione di chiarire definitivamente il tutto, anche perché dalle sue mani, proprio in questi giorni, passano le nuove linee guida del Piano regolatore. Non proprio una bazzecola.
(foto Sturiale)
