Doppio incarico: cinque sentenze confermano l’incompatibilità. Servirà la sesta?

Doppio incarico: cinque sentenze confermano l’incompatibilità. Servirà la sesta?

Doppio incarico: cinque sentenze confermano l’incompatibilità. Servirà la sesta?

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giovedì 17 Novembre 2011 - 10:48

La Corte Costituzionale si è pronunciata tre volte (aprile 2010, ottobre e novembre 2011), ma anche per il Tribunale di Messina e la Corte d’Appello le cariche di sindaco e deputato non sono cumulabili. Attesa per il 6 dicembre la parola della Cassazione

Il doppio incarico è incostituzionale. Questo è ormai acclarato. Le cariche di sindaco e di deputato regionale (ma anche nazionale) non sono cumulabili. E anche questo è acclarato. Chi amministra, nelle vesti di primo cittadino o di assessore, una città con più di 20 mila abitanti, non è nelle condizioni, secondo la Costituzione, di assolvere al ruolo di parlamentare all’Ars o, nel caso dei sindaci, di deputato o senatore a Roma. Un concetto che, loro malgrado, hanno fatto proprio i vari Ardizzone, Romano, Scoma, Caronia, Caputo, Stancanelli, Nicotra, Dina, Federico. Tutti “affetti” da doppio incarico dopo le ultime elezioni del 2008, tutti dimessi da una delle due cariche per via delle varie pronunce della Corte. Resiste Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina, parlamentare regionale del Pdl. Resiste perché, ripete spesso, da deputato riesce a tutelare meglio gli interessi di Messina. Resiste perché quando è stato eletto sindaco da deputato già in carica la legge glielo consentiva. Resiste perché i suoi legali gli hanno suggerito di resistere. Eppure sono state ben cinque le sentenze che dall’aprile 2010 a pochi giorni fa hanno definito illegittima la posizione di Buzzanca.

La prima sentenza è la n. 143 dell’aprile 2010 della Corte Costituzionale: dichiara l’illegittimtià costituzionale della modifica apportata nel dicembre 2007 (guarda caso a pochi mesi dalle elezioni) alla legge regionale n. 29 del 20 marzo 1951, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti. Il 17 novembre 2010 è la Sezione Civile del Tribunale di Messina a dichiarare «la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di deputato della Regione Sicilia e di sindaco del Comune di Messina, rivestite da Buzzanca Giuseppe», ma al tempo stesso viene rigettata la richiesta di decadenza dalla carica di sindaco. Questo perché, secondo il Tribunale, l’eventuale decadenza sopravvenuta dovrebbe riguardare la carica di deputato e non quella di sindaco. I legali di Buzzanca presentano appello perché il Tribunale di Messina, a loro avviso, sarebbe andato oltre quanto chiesto nel dichiarare la sussistenza dell’incompatibilità. Ma il 16 maggio 2011 la Corte d’Appello rigetta il ricorso e conferma, di fatto, l’incompatibilità.

Arriviamo alle ultime settimane. Particolarmente importante è la sentenza n. 277 del 22 ottobre 2011 della Corte Costituzionale: è il caso che ha portato alle dimissioni da deputato del sindaco di Catania Stancanelli. La sentenza assume una certa rilevanza perché chiarisce che la decadenza sopravvenuta per incompatibilità può riguardare entrambe le cariche per effetto del «naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità il quale finisce per tutelare non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione». Se questo ragionamento fosse stato sviluppato dal Tribunale di Messina, con ogni probabilità il 17 novembre 2010 Buzzanca sarebbe stato decaduto. Anzi no, perché allora era in vigore la leggina che rinviava al terzo grado di giudizio l’obbligo di optare. Leggina dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 294 del 7 novembre 2011 della Corte Costituzionale: sentenza con la quale viene confermatal’incompatibilità tra le cariche di sindaco e di deputato e viene, appunto, “stracciata” la leggina nella parte incui prevede che «ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Queste le cinque sentenze già pronunciate. Buzzanca, di fronte a queste, ha deciso di resistere. Ma ne potrebbe arrivare una sesta, abbastanza presto. E di fronte a quella sentenza il sindaco potrebbe anche non avere più la facoltà di scegliere. Per il 6 dicembre, infatti, la Cassazione ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso fatto da Giuseppe Rodi (vecchia conoscenza “giudiziaria” di Buzzanca) inerente la richiesta di decadenza dalla carica di sindaco. La sentenza della Corte Costituzionale che ha affermato, di fatto, la “bilateralità” della incompatibilità e quindi della eventuale decadenza, potrebbe rappresentare la chiave di volta anche per la pronuncia della Cassazione. Staremo a vedere. I comuni denominatori in tutta questa vicenda sono essenzialmente tre: il protagonista principale, Buzzanca; l’antagonista, l’avvocato Antonio Catalioto, estensore di tutti i ricorsi andati a sentenza; l’incompatibilità tra le due cariche e dunque l’illegittimità del doppio incarico. Che c’è, si vede, ma qualcuno fa finta di non vedere.

11 commenti

  1. Ma perché non si dimette e si toglie di mezzo ai piedi. Che vada a fare il medico o il consigliere comunale a Barcellona Pozzo di Gotto.
    Non fa altro che tagliare nastri per apparire sul palcoscenico del teatrino della politica.
    Ha veramente stufato con il suo modo di fare …. o di non fare!

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  2. bonanno giuseppe 17 Novembre 2011 11:51

    Non si dimetti picchi pensa “chi peddi u sceccu cu tutti i carrubbi” Si si dimetti i deputatu a Regione va D’Aquino (ora MPA) e u ionnu dopu chi si dimetti u consigghi comunali di missina ci fa u schezzettu, u manna a casa.

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  3. rossetti mariano 17 Novembre 2011 12:34

    Se vi sono state ben 6 sentenze, ciò significa che TUTTI gli attti di Buzzanca sindaco sono nulli.
    Cosa ne pensa la Magistratura?.
    La volontà di Buzzanca di non adeguarsi alle sentenze esistenti non è configurabile come abuso ed omissione in atti d’ufficio?

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  4. ma secondo voi perchè nn si dimette???? per caso va incontro a delle sanzioni??? purtroppo no…..quindi la colpa non è la sua che fa i suoi interessi………….questi sn i classici privilegi

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  5. de gustibus
    A Silvio bastava una terza, ma Peppino vuole la sesta …..

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  6. Un sindaco deovrebb essere super partes. Lui è anche super legem

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  7. NON SI DIMETTE PERCHE’ SECONDO LUI “e’ sCATTRU” E GLI ALTRI FESSI.MA AD OGNI COSA ARRIVA IL SUO TEMPO E CIAO,CIAO PERCHE’ MESSINA SI RICORDERA’ DELLA SOPROFFAZIONE.

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  8. certa gente ha la faccia come il deretano.

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  9. baraccacamaro87 18 Novembre 2011 08:01

    ALLORA CHE VUOLE FARE IL TUO LEGALE CHE A DECISO O PAPA MA FINISCILA BARCELLUNISI QUESTA NON E LA TUA CITTA VATTENE AI FALLITO TE NE VAI O NO TE NE VAI O NO TE NE VAI O NO TE NEVAI O NO TE NE VAI O NO TE NE VAI O NO NESCI I PANNI COSI AVRAI UN PO DI DIGNITA

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  10. L’Italia è campione del mondo di incompatibilità o meglio di creare compatibilità per i supermen capaci di fare tre quattro cinque mestieri contemporaneamente.Lasciamo per un attimo la incredibile vicenda Buzzanca,dove l’ufficio elettorale,che in applicazione della legge(ma quale uffucio pubblico applica le leggi?),doveva,dico doveva,dichiarare non candidabile a sindaco il deputato regionale Buzzanca,ma occupiamoci di professori universitari,cosi bravi e forti fisicamente per fare anche gli avvocati,chirurghi,ingegneri,architetti,commercialisti,consiglieri di amministrazione,consulenti,l’elenco è così lungo che non basta un elenco telefonico.Hanno tempo per tutto tranne che per i loro studenti.Un’altro capitolo meritano i giudici,che con le paroline magiche ARBITRATO e ASPETTATIVA,hanno risolto il problema della incompatibilità,naturalmente le sentenze possono aspettare.

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  11. siamo vicini ai saluti,un momento epr sistemare alcuni amici e poi vai………….

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