Il Miur "smonta" alcune parti della nuova architettura statutaria dell’Ateneo e non lascia scampo sulla proroga “aggiuntiva”

Il Miur “smonta” alcune parti della nuova architettura statutaria dell’Ateneo e non lascia scampo sulla proroga “aggiuntiva”

Danila La Torre

Il Miur “smonta” alcune parti della nuova architettura statutaria dell’Ateneo e non lascia scampo sulla proroga “aggiuntiva”

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martedì 13 Marzo 2012 - 00:36

Il ministero cassa la norma che anticipa l’inizio dell’anno accademico da novembre a ottobre, che consentirebbe a Tomasello di rimanere in carica sino al 2013. Ma il rettore continua a difendere quella disposizione normativa

«Rilievi minimi». Cosi si era testualmente espresso, pochi giorni fa, il rettore Francesco Tomasello a proposito delle osservazioni del Miur sul nuovo Statuto d’Ateneo, approvato lo scorso 29 ottobre dal Senato accademico con il parere favorevole del Cda. In occasione della riunione operativa di venerdì scorso con i 14 gruppi di studio incaricati di predisporre l’istruttoria degli adempimenti necessari per il nuovo assetto istituzionale, il magnifico aveva infatti lasciato intendere che l’atto predisposto dalla Commissione statuto e poi “promosso” dai due organi di governo, avesse ricevuto anche il placet , seppur con qualche annotazione, del Ministero. Ebbene oggi, carte o meglio nota del Miur alla mano ,alle parole quasi trionfalistiche di Tomasello fanno da contraltare i rilevi tutt’altro che minimi del dicastero, che in sei pagine – firmate dal direttore generale Daniele Livon – smonta parti importanti dell’architettura statutaria progettata dall’Ateneo peloritano.

Ma entriamo nel dettaglio delle osservazioni ministeriali, esaminando quelle più significative .

I rilievi prendono il via dall’articolo 8, che riguarda l’elettorato passivo, il Ministero ritiene che «la limitazione dell’elettorato passivo agli “studiosi scientificamente attivi” non è legittima» in quanto «costituisce una limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo». Sempre in tema di elettorato passivo, il Miur contesta, per lo stesso principio, anche l’art. 21 sottolineando che «la limitazione dell’elettorato passivo per gli studenti candidati al nucleo di valutazione, consistente nel conseguimento di almeno 60 crediti formativi, non è legittima» .

Il Ministero boccia, poi, senza appello l’istituto della proroga e con riferimento all’art.9, comma 5 secondo periodo evidenzia che « in caso di cessazione anticipata, il mandato del rettore neo-eletto deve decorrere dall’atto della nomina e durare per il periodo previsto dalle legge 240/2010, senza che si possano aggiungere altri periodi». Il Ministero raccomanda, quindi, di «riformulare la norma in esame affinché non sia consentito che il mandato del Rettore ecceda il sessennio previsto dalla legge». Sulla proroga, la nota ministeriale tornerà, indirettamente, anche a proposito dell’art.62 e dello “stratagemma” utilizzato da Tomasello, che come ormai noto ha anticipato l’inizio dell’anno accademico di un mese , passandolo da novembre ad ottobre, per “regalarsi” un anno in più da rettore oltre quello già concesso dalla Legge Gelmini. E cioè sino al 2013.

Finiscono nel “mirino” del Ministero anche il Senato accademico ed il Consiglio d’amministrazione, che così come previsti nel nuovo statuto d’Ateneo presentano elementi di illegittimità. A proposito dell’art.10 comma 6, lett. f, che riguarda il Senato Accademico, il Miur precisa: «non si ritiene legittima la previsione delle dimissioni del Senato accademico ove la mozione di sfiducia nei confronti del rettore non sia approvata , né la limitazione dello stesso all’ordinaria amministrazione: la prima , in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla legge, che peraltro rischia di “sterilizzare” l’istituto della sfiducia; la seconda, in quanto, oltre a non essere prevista dalla legge, rischia di compromettere il funzionamento dell’Ateneo». Rilievi vengono mossi anche sul comma 7, ritenendo necessario «che il previo parere espresso dal consiglio di amministrazione debba essere “favorevole” (e non meramente “obbligatorio”)».

Quanto al CdA, con riferimento all’art 11 commi 2 e 3, secondo periodo, il ministero rileva che «le disposizioni che prevedono la non rinnovabilità del mandato per i componenti del CdA non sono legittime in relazione a quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lett. m della L. 240/2010, ai sensi del quale per tutti i consiglieri di amministrazione vale il principio della rinnovabilità del mandato per una sola volta». E ancora rispetto al punto 5 «non si ritiene coerente con lo spirito della L. 240/2010 la designazione, da parte del Senato Accademico, di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari alla totalità dei componenti dell’organo non elettivi o membri di diritto, pur se “prescelti” dal Collegio dei direttori di dipartimento integrato». Il Ministero rammenta che «i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l’espressione diretta di un singolo organo interno, quale esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l’intera composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il ruolo di garanzia e terzietà dei consiglieri». Osserva inoltre che «l’organo proponente i membri del Consiglio di amministrazione (Collegio dei Direttori Integrato), è composto a sua volta da componenti che fanno parte del Senato Accademico, creando in tal modo una sovrapposizione tra organo proponente e organo deliberante. Occorre pertanto procedere alla riformulazione della disposizione da parte dei membri del CdA».

Nella nota datata 7 marzo 2012 , il Ministero “disconosce” le strutture didattiche speciali, sottolineando che tali strutture non sono previste nel nuovo assetto organizzativo delineato dalla Legge Gelmini ed invitando l’Università di Messina a precisare nello statuto natura e funzioni delle stesse.

Precise disposizioni il Ministero le fornisce anche in merito ai Dipartimenti. In relazione all’art. 25 il MIUR sottolinea la necessità di «precisare che al Dipartimento compete esclusivamente la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori, la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione» e, con riferimento all’art. 27, ricorda che «compete ai Dipartimenti l’approvazione della proposta di budget come elemento propedeutico all’approvazione del bilancio unico di Ateneo» al quale il MIUR invita a fare espresso riferimento.

Facendo un salto sino ad arrivare all’art.62 comma 5 secondo periodo , ritroviamo la contestazione più dura mossa dal Miur nei confronti dell’Università di Messina. L’argomento in oggetto è la data di inizio dell’anno accademico, come detto anticipata al primo ottobre. Il Miur non lascia scampo all’Ateneo peloritano quando dice che è «necessario eliminare il periodo in esame, in quanto le previsioni ivi contenute renderebbero applicabili le norme del nuovo statuto con effetto retroattivo senza alcuna ragionevole giustificazione che consenta di derogare ad un principio generale dell’ordinamento, quello della irretroattività delle norme giuridiche (art.11, primo comma, del c.d. preleggi”)».

La bocciatura su questo punto è sonora e si fonda peraltro su un principio cardine del nostro ordinamento giuridico , ma nonostante questo il rettore Tomasello, nella lettera di accompagnamento alla nota del Miur indirizzata ai componenti della Commissione statuto , ai componenti del Senato accademico e del Cda, ai prorettori e delegati , al direttore amministrativo, sbandiera una «ragionevole giustificazione proprio perché il nuovo Statuto viene definitivamente adottato ed entra in vigore nell’anno accademico 2011 -2012. Non si vede perché – continua Tomasello – nello stesso anno di vigenza si debba omettere, come non svolta l’attività didattica ed accademica dell’intero mese di ottobre. Questo potrebbe avere implicazioni negative sia sull’attività istituzionale espletata sia sui processi di valutazione» .(Danila La Torre)

4 commenti

  1. L'Osservatore 13 Marzo 2012 07:44

    Non capisco, davvero non capisco, come

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  2. TOMMY,MA FINISCILA VATTINNI A CASA……….

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  3. antonio barbera 13 Marzo 2012 11:25

    Sinceramente non capisco il mantenimento di questo status quo che si vive nell’Università di Messina ,tutto programmato per impedire qualsiasi rinnovamento e rilancio della nostra Università

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  4. Andare persino a pescare l’art. 11 delle preleggi, che si trova in tutti i codici civili tascabili sulla irretroattività delle norme giuridiche, rappresenta uno schiaffo inaudito a tutta la università.
    Io mi domando: con tutta una facoltà di giurisprudenza e, quindi, docenti, assistenti, ricercatori e chissà quante altre “teste”, come può essere possibile arrivare a redigere (e, peggio, deliberare) uno statuto di tale pessima qualità?
    Persino i regolamenti condominiali che, per quanto possano contenere norme “particolari”, sono scritti meglio.
    Quando queste esimie personalità leggono con una frequenza disarmante ILLEGITTIMO, si rendono conto che tradotto in volgare questo significa “contrario alla legge”?
    Mah… io resto lettralmente basito!

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