Il Comune di Milazzo non doveva dichiarare il dissesto, il Tar annulla i proveddimenti

Il Comune di Milazzo non doveva dichiarare il dissesto, il Tar annulla i proveddimenti

Serena Sframeli

Il Comune di Milazzo non doveva dichiarare il dissesto, il Tar annulla i proveddimenti

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giovedì 23 Luglio 2015 - 06:26

Una vicenda iniziata nel gennaio del 2013; tanti i ricorsi presentati e tante le parole spese sulla questione. Ora il Tar dà ragione ai consiglieri che hanno subito contestato i provvedimenti che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale. IN ALLEGATO LA SENTENZA DEL TAR

Il dissesto, che per mesi ha tenuto in ostaggio la città e ha fatto tanto discutere anche in campagna elettorale, è stato "annullato".

A deciderlo il Tar di Catania che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marcello Scurria su incarico dei consiglieri Rosario Pergolizzi, Antonino Francesco Cusumano, Franco Scicolone, Antonio Capone, Rosaria De Luca, Santo Napoli, Roberto Mellina, Damiano Maisano, Giuseppe Doddo, Orazio Saraò, che da subito hanno contestato i provvedimenti che hanno portato anche allo scioglimento del consiglio comunale.

La dichiarazione di dissesto era arrivata l’11 gennaio del 2013, quando il commissario ad acta Margherita Catalano, assistita dal segretario generale del Comune, Massimo Gangemi, ha approvato la deliberazione che dichiarava, ai sensi dell’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il dissesto del Comune di Milazzo in attuazione di quanto disposto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Sicilia con la deliberazione n. 359 del 14 novembre 2012. Nel provvedimento si dava mandato al segretario generale di inviare la deliberazione entro 5 giorni dalla data di esecutività al Ministero dell’Interno, alla Procura regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, al prefetto di Messina ed all’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. L’intervento del commissario ad acta scaturì a seguito del mancato adempimento da parte del Consiglio comunale alla diffida del prefetto, che aveva assegnato il termine del 31 dicembre per approvare la dichiarazione di dissesto. A marzo del 2015 l’allora assessore al bilancio Pippo Midili, parlava di uscita dal dissesto, due bilanci stabilmente riequilibrati con avanzo d’amministrazione, il pagamento di tutti i creditori e l’abbassamento delle tasse, che erano state aumentate dopo il dissesto. Midili spiegava come aveva accompagnato il dissesto a Milazzo, parlando della disposizione normativa e delle valutazioni, sia di natura politica che economica che vennero fatte.

L’ostacolo più grande fu sicuramente il Consiglio comunale, che si rifiutò di votare il dissesto: tutto ciò portò il prefetto, in base alla legge, a sciogliere il consiglio e a provvedere alla nomina di un commissario perché approvasse la delibera approntata dall’amministrazione. Tutti i consiglieri tornarono a casa, ma non mancarono certo ricorsi al Tar e al Cga.

E così dopo il reintegro del consiglio grazie alle recenti elezioni amministrative, arriva la sentenza sul ricorso numero di registro generale 238 del 2013, proposto da Rosario Pergolizzi, Antonino Francesco Cusumano, Franco Scicolone, Antonio Capone, Rosaria De Luca, Santo Napoli, Roberto Mellina, Damiano Maisano, Giuseppe Doddo, Orazio Saraò.

Ma leggiamo meglio la sentenza.

I consiglieri chiedevano l’annullamento del provvedimento prot. 36501/12 dell' 11/12/2012 col quale il Prefetto di Messina ha assegnato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L.gs n. 149/2011, al Consiglio comunale di Milazzo venti giorni per l’adozione della deliberazione di dissesto; del provvedimento prot. 394/12 del 5/01/2013 del Prefetto vicario di Messina, di nomina del Commissario ad acta; della deliberazione n. 2 dell'11/1/2013, del Commissario ad acta, che ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo; del provvedimento con il quale il Prefetto di Messina ha iniziato il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Milazzo. Con la deliberazione n. 203 del 19 luglio 2012, la Corte dei Conti ha chiesto formalmente al Comune di Milazzo di provvedere all’adozione, entro 60 giorni, di adeguate misure correttive atte a superare le gravi criticità riscontrate.

La successiva deliberazione n. 242 del 27 luglio 2012, porta la Corte a dichiarare la permanenza della grave situazione di squilibrio finanziario riservandosi di accertare, decorsi 30 giorni, l’eventuale perdurante inadempimento della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.lgs. n. 267/2000 per lo stato di dissesto finanziario. Con una terza deliberazione n. 359 del 14 novembre 2012, la Corte ha accertato il perdurante inadempimento dell’ente rispetto alle misure correttive necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio. Il Prefetto di Messina con nota n. 36501 dell’11 dicembre 2012, ha invitato il Consiglio comunale e i sui componenti a deliberare il dissesto finanziario dell’ente entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Il Consiglio comunale di Milazzo, anche sulla scorta delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 con la legge di conversione n. 213/2012, con deliberazione n. 133 del 22 dicembre 2012, ha reiterato la richiesta di adesione al piano di riequilibrio previsto dall’introdotto l’art. 243 bis del TUEL.

Il Prefetto di Messina, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 6 del D.Lgs. 149/2011, ha nominato la dottoressa Margherita Catalano Commissario ad acta presso il Comune, la quale, con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente in sostituzione del Consiglio comunale. I consiglieri, nel ricorso presentato, parlano così di incompetenza della Corte dei conti riguardo all’asserita inapplicabilità in ambito regionale siciliano del citato art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 149/2011, stante la illegittimità costituzionale del successivo art. 13 per eccesso di delega con riferimento all’art. 27 della legge delega n. 42/2009; di violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo l’applicabilità dell’art. 243-bis del TUEL, introdotto con il D.L. n. 174/2012, così come modificato in sede di conversione del decreto, attuata con la legge n. 213/2012; e di illegittimità costituzionale dell’art. 13, seconda parte del D.lgs. n. 149/2011 per contrasto con l’art. 76 Cost. Il comune si difese rilevando che la situazione economico-finanziaria dell’ente locale era talmente grave da causare l’impossibilità di assolvere le funzioni essenziali e di assicurare servizi indispensabili per la cittadinanza, con ciò confermando in pieno l’analisi fatta dalla Corte dei Conti.

Dopo diversi mesi e ricorsi, la terza sezione del tar di Catania parla di ricorso fondato poiché nelle more della decisione è intervenuta la sentenza n. 219/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 13, seconda parte, del D.Lgs. 149/2011, laddove prevedeva l’automatica e diretta applicazione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 149/2011 e, tra queste, la norma dell’art. 6 del predetto D.Lgs. 149/2011 che ha costituito il referente normativo degli atti impugnati. Ne consegue quindi l’annullamento del dissesto e dei relativi provvedimenti.

IN ALLEGATO LA SENTENZA

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