Da oggi obbligo di mascherina all'aperto in Calabria

Da oggi obbligo di mascherina all’aperto in Calabria

Redazione

Da oggi obbligo di mascherina all’aperto in Calabria

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lunedì 06 Dicembre 2021 - 06:55

REGGIO CALABRIA L’aveva detto e l’ha fatto: sabato sera il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha firmato l’ordinanza presidenziale numero 76, che sancisce dalla mattina di oggi, lunedì 6 dicembre, l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta la Calabria.

Questo il dispositivo:

Roberto Occhiuto, presidente della Regione

“Per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, tenendo conto delle misure statali e regionali di
contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16
maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74) e smi dal 6 dicembre 2021 a tutto il 6 gennaio
2022:

  1. È disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea
    protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di
    trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto.

    Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto￾prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
  2. Restano comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i dodici anni e
    i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che
    interagiscono con i predetti, le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva, le
    persone che consumano cibo e bevande, nei luoghi e negli orari in cui è consentito.
  3. Si raccomanda, in ogni contesto sociale, il rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di rendere efficaci le azioni di prevenzione, consentendo il conseguente abbassamento della curva
  4. dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico.
  5. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale, procede contestualmente al rafforzamento delle modalità di
    fornitura dei dispositivi di protezione delle vie aeree
    , affinché i Comuni, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione
    delle Aziende Sanitarie Provinciali, dispongano di adeguate forniture per gli scopi istituzionali.
  6. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
    coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di
    prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in
    conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni,
    del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1
    Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
    impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30
    giorni.
  7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla
    Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.”.

Un provvedimento, questo, che in una certa misura “fa il paio” con lo scontato, ma importantissimo “giro di vite” nei controlli in tema di “certificazione verde” disposto dal prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani.
Proprio da stamattina infatti scatta la normativa sul cosiddetto Super Green Pass.

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