Test di Medicina 2011, secondo il Tar di Catania nessuna irregolarità: rispettato il principio dell’anonimato

Test di Medicina 2011, secondo il Tar di Catania nessuna irregolarità: rispettato il principio dell’anonimato

Test di Medicina 2011, secondo il Tar di Catania nessuna irregolarità: rispettato il principio dell’anonimato

lunedì 19 Marzo 2012 - 11:24

Il Collegio giudicante si è espresso anche sullo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti i posti disponibili, anche quelli destinati agli extracomunitari. Intanto, i legali dei ricorrenti annunciano ricorso

Dopo tanti colpi in faccia e cadute al tappeto, l’Università di Messina si rialza in piedi conquistando un’importante vittoria legale. Almeno al primo round. La Terza sezione del Tar di Catania, presieduta dal dott. Calogero Ferlisi, ha respinto due ricorsi, ( 55 studenti più uno) non ammessi al Corso di laurea, ritenendoli «privi di giuridico fondamento» e osservando che «il procedimento seguito dall’Università di Messina appare nel suo complesso corretto». Nessuna irregolarità sostanziale, né violazione dell’anonimato, è stata dunque compiuta dai Commissari dell’Università di Messina nel Concorso per l’ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2011/2012.
Il Collegio, in una motivata sentenza lunga dieci pagine, facendo riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato, sez V, in sede di prove di esame per l’accesso a posti di pubblico impiego osserva che «il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento». Il Tribunale nella sentenza ribadisce poi che il ricorso è da ritenersi infondato,« in quanto, alla stregua degli atti acquisiti… si evince che nessuna irregolarità sostanziale (e quindi invalidante) si è verificata in relazione agli invocati principi di trasparenza e anonimato della selezione».
I giudici prendono minuziosamente in esame l’iter della consegna dei compiti, i tempi di consegna al Cineca per le correzioni, il codice identificativo del candidato che affermano la Commissione aveva il dovere (scritto in maiuscolo nel testo della sentenza) di accertare per avere la sicurezza che ciascun candidato consegnasse il proprio compito, ossia la medesima scheda quiz ricevuta al momento del suo ingresso nella sede della prova. Tutto questo, osservano i giudici amministrativi anche per evitare episodi di fraudolenta sostituzione di schede come testimoniato dalle cronache di qualche anno addietro.
Il Collegio giudicante si è espresso anche sullo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti i posti disponibili, anche quelli destinati agli extracomunitari, ribadendo il principio e quindi il dovere dell’Università di assegnare i posti scorrendo la graduatoria ma afferma che «nessuno dei ricorrenti si colloca in graduatoria in posizione tale da potersi ragionevolmente ritenere abbia diritto allo scorrimento». La richiesta quindi è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse.
L’Università di Messina e il Ministero dell’Università sono stati difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Catania; i ricorrenti dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Venerita Mirabile e Luigi Morrone, che annunciano ricorso. (DLT)

2 commenti

  1. Se andate a leggere la sentenza del tar potete vedere come il tar non abbia capito nulla sulle modalità di svolgimento del test e sul materiale effettivamente consegnato ai ragazzi durante lo stesso test.
    Il tar dice che i commssari tramite le finestre trasparenti sulle buste potevano vedere codici e nomi dei candidati, MA QUANDO MAI! La finestra trasparente era solo nella busta delle risposte, l altro materiale da consegnare ai commissari non aveva finestre trasparenti, e comunque una cosa é controllare segni di riconoscimento sul compito , altro è controllare che il compito con quel preciso codice appartenesse a quel preciso ragazzo.
    Il tar tira in ballo poi la sentenza del consiglio di stato del 9 settembre , quando ad ottobre, quindi un mese dopo, il consiglio di stato ha affermato che ” basta la semplice possibilità di poter sapere prima della correzione del compito il codice di un determinato candidato ad annullare il principio dell anonimato”.
    Poi il tar , struanamente, non si ê espresso sulla scomparsa del foglio domande, come se non fosse successo niente. Quindi grazie alla scomparsa di questi documenti l università ha eliminato la possibilità di poter controllare la coincidenza tra la sequenza delle risposte e la sequenza delle domande, che come tutti sapranno é diversa da candidato a candidato. Quindi se ad esempio il cineca avesse sbagliato la correzione di una risposta , il candidato non avrebbe effettivamente la possibilità di andare a controllare la domanda e confrontare poi la risposta.
    L universtità quindi dopo questa sentenza non esce a testa alta da questa spiacevole situazione, ma è la giustizia che esce a testa bassa.

    0
    0
  2. La regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”. CONSIGLIO DI STATO 6 OTTOBRE 2011

    0
    0

Rispondi a Pietrounder Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Questo sito è associato alla

badge_FED