Caldaia Sicura

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lunedì 24 Novembre 2008 - 17:43

Oggetto: richiesta chiarimenti ed immediata interruzione del servizio della verifica impianti termici nel Comune di Messina;

si chiede a tutti i lettori specie a chi si intende di legge, un parere e chiarimenti in merito alla regolarità, legittimità o incompatibilità sia del servizio di verifica degli impianti termici, a tutt’oggi svolto dall’ATI incaricata, unitamente all’Italgas.

Inoltre sarà opportuno verificare ancora se, l’ATI concessionaria del servizio, abbia nel proprio organico per lo svolgimento delle verifiche personale qualificato e/o equipollente ai soggetti abilitati alle verifiche secondo il D.M. 6 aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lettera c) ed e) della camera di commercio, ed infine, se l’ATI quale impresa affidataria insieme al Comune di Messina quale concessionario del servizio, su circolare o assenso dell’Assessorato Regionale all’Industria ed al Lavoro, si siano già adeguati per la verifica degli impianti termici al nuovo D.L. 18 agosto 2005 n. 192. cosa che agli atti mi risulti non esistere, e che addirittura lo stesso D.L. intimava l’interruzione dei controlli dopo il periodo transitorio concesso per legge fino al 30/09/2007 ( per la chiusura del biennio in corso), quindi a partire dal 01/10/2007 (tra l’altro data di fine concessione per il trascorso dei 5 anni dalla concessione), il comune di Messina doveva attendere il decreto regionale per l’inizio di una nuova concessione e per i nuovi controlli.

Inoltre il provvedimento di proroga notificato a settembre dal Dirigente ing. Francesco Rando con scadenza 31/12/2008 è da ritenersi illegittimo in quanto la normativa applicabile al caso in specie, in Sicilia, operando una distinzione tra appalti pubblici di lavori e quelli di forniture e servizi, avendo il legislatore regionale previsto un rinvio dinamico soltanto per i secondi (limitatamente a quelli sopra soglia), e non per quelli sotto soglia, così come per gli appalti di lavori.

Per gli appalti di servizi sopra soglia (come nel nostro caso visto che l’introito è pari a € 900.000,00 e altri € 200.000,00 sono da riscuotere), l’art. 32, comma 1 della Legge Regione Sicilia n. 7/2002, ha stabilito che : Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e succ. mod. e integ., ivi compreso il Codice dei contratti pubblici di cui il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, modificato dal D. L. 12/05/2006 n. 173 e convertito in Legge 12/07/2006 n. 228. così come analoga disposizione è contenuta nell’art. 31 della legge regionale 7/2002, con riferimento agli appalti di forniture (D. Lgs. n. 358/1992 e succ. mod.), orbene in Sicilia gli appalti di beni e servizi sono regolamentati dal già menzionato D. Lgs. 157/1995, l’istituto del rinnovo di un rapporto è disciplinato dall’art. 6 Legge n. 537/1993, così come modificato dall’art. 44 II comma della Legge n. 724/1994. il quale dice che : è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in convenzione o concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto, sono nulli.

Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi, e solo entro i tre mesi successivi alla scadenza naturale del contratto, possono comunicare al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione, ma nel caso dell’ATI, che già ha ottenuto una prima proroga e la seconda dopo oltre quattro mesi, il rinnovo è nullo.

Da quanto appena assunto, appare chiaro che nel caso in specie, l’Amministrazione Comunale non potrà più procedere al rinnovo del rapporto, atto che doveva essere assunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del rapporto stabilito in concessione.

Premesso e considerato quanto sopra, vista la scadenza naturale del rapporto con l’ATI, visto il rinnovo arbitrario da parte del Dirigente ing. Rando, (tra l’altro avvenuto altre tre mesi dopo la scadenza del rapporto), visto che l’affidamento è carente dei superiori atti, con la specifica regolamentazione dei modi e termini d’esecuzione dell’esercizio, lo stesso è illegittimo e và immediatamente revocato, con ogni conseguenza di legge.

In attesa di un Vostro cordiale riscontro si porgono distinti saluti.

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