Catalioto risponde a Dell’Acqua: «Il Regolamento Tares non può avere effetto dal primo gennaio 2013»

Catalioto risponde a Dell’Acqua: «Il Regolamento Tares non può avere effetto dal primo gennaio 2013»

Danila La Torre

Catalioto risponde a Dell’Acqua: «Il Regolamento Tares non può avere effetto dal primo gennaio 2013»

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mercoledì 08 Gennaio 2014 - 14:58

Leggi alla mano, l’avvocato amministrativista conferma la tesi avanzata dalle pagine del nostro giornale e sottolinea: «Non ho mai incitato alla disobbedienza fiscale, come qualcuno ha voluto insinuare, ma semplicemente esposto delle riflessioni su un problema gravemente avvertito da tutta la cittadinanza»

Botta e risposta tra il dirigente comunale ai tributi Romolo Dell’Acqua e l’avvocato amministrativista Antonio Catalioto. Non si è fatta attendere la replica del legale dopo le dichiarazioni al vetriolo del funzionario di Palazzo Zanca, che lo ha accusato dire «sciocchezze» circa l’irretroattività del Regolamento Tares (vedi articolo a parte)

Dell’Acqua,infatti, confutando la tesi sostenuta da Catalioto dalle pagine del nostro giornale , ha affermato che il regolamento può essere applicato anche retroattivamente, e quindi nel caso del tributo sui rifiuti introdotto dal Comune di Messina a partire dal rimo gennaio 20123, perché l’articolo 52 del decreto legislativo n°446 del 1997 è stato modificato in tale direzione.

Spiegazione a cui segue la controdeduzione dell’avvocato messinese che, leggi alla mano- in una nota inviata alla nostra redazione- chiarisce: « La supponenza non mi appartiene. Avrei gradito che il Dirigente, esercitando legittimamente e liberamente il proprio diritto di critica, avesse puntualmente richiamato il dato normativo di modifica dell’art. 52»

«Verosimilmente lo stesso ha voluto fare riferimento all’art. 5 del D.L. 102/13 come convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124 che così recita “Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti… »

«L’art. 8 richiamato al primo comma – continua Catalioto – sposta al 30 novembre il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, mentre al secondo comma dispone “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione».

Le diposizioni di legge citate, servono a Catalioto per confermare la sua tesi , in virtù della quale «il regolamento sulla TARES, approvato con delibera di C.C. 78/C del 12/11/13 è divenuto efficace soltanto dall’avvenuta pubblicazione, senza effetti retroattivi. Conseguentemente le tariffe del tributo, ancorché approvate entro il 30 novembre, a mio avviso, non potrebbero trovare attuazione dal 1 gennaio 2013 per difetto di efficacia fin da tale data dell'atto presupposto (il regolamento)».

In riposta a quanto dichiarato da Dell’Acqua, Cataliato “dedica” anche una battuta al dirigente ai tributi:«Certo mi verrebbe da dire Dell’Acqua chi? Ma non mi permetto non vorrei si dimettesse!!!»

A conclusione della sua nota,torna però serio e precisa: «Colgo l’occasione per puntualizzare che non ho mai incitato alla disobbedienza fiscale, come qualcuno ha voluto insinuare, ma semplicemente esposto delle riflessioni su un problema gravemente avvertito da tutta la cittadinanza». (DLT)

12 commenti

  1. be ,io non ci capisco un tubo con tutti sti articoli,ma se l’avvocato avesse ragione allora sarebbe il caso di dire Dell’Acqua CHI??? e ne tragga la conclusioni.

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  2. Il ragionamento fila, il regolamento non può avere efficacia retroattiva, quindi oggi si paga, domani si ricorre, e il comune avrà sulle spalle una ulteriore valanga di somme da rimborsare , piu’ le spese legali degli avvocati.

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  3. e dichiaratelo questo dissesto, abbiate il coraggio, non costa una centesimo di più ai cittadini, è solo per salvaguardare chi sarebbe chiamato alle proprie responsabilità che non volete dichiararlo.
    Ci prendete per i fondelli?????????

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  4. Non è solo Dell’Acqua a contestare la lectio magistralis di CATALIOTO (maiuscolo) ma anche il vostro più assiduo commentatore e cioè Mariedit che, guarda caso, questa volta è d’accordo con Dell”Acqua del quale più volte ha detto peste e corna! Ma quante sorprese riserva la vita! Anche Scoglio, oggi su RTP ha sostenuto la stessa tesi di Catalioto, ma ovviamente questi due cosa sono davanti a Mariedit e Dell’Acqua!

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  5. Angelo Silipigni 8 Gennaio 2014 18:33

    Catalioto è un osso duro.

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  6. E’ facile dire ” ricorso ” anche con tutte le ragioni di questo mondo, devi farlo tramite un avvocato, e quello che non paghi di tares lo paghi per spese processuali, mentre invece dovrebbe essere un servizio gratuito patrocinato da uno studio legale per i diritti dei cittadini.

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  7. gradirei poter chiedere all’Avv.to il costo di un ricorso, se può essere fatto in forma collettiva per ammortizzare le spese legali presso un unico studio legati, se pagando la prima rata si perde il diritto all’eventuale riduzione del costo complessivo per la riduzione dei componenti delnucleo familiare, per i desservi del 2013 e quasi sicuramente quelli del 2014 nonchè la mancata decurtazione degli importi per la differenziata conferita fino ad oggi negli appositi punti di raccolta, ecc. ecc.

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  8. Se si dimettessero veramente ci sarebbe una pioggia di ******************* chi sono???

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  9. Mariedit non è proprio un “commentatore”
    Direi, piuttosto, che Mariedit è “parte del sistema” accorintiano. Non tutti sono a conoscenza di quale “parte”, Mariedit, ha nel “progetto” accorinti. Accorinti, nel suo gruppo si è circondato di Assessori (scarsi), Esperti (mi viene da sorridere nell’attribuire la qualifica di “esperti” a certi personaggi) e Lacchè!
    In fondo, un insegnante di ginnastica, per cercare un difensore d’ufficio, non poteva che affidarsi ad un… “maestrino”

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  10. Sono di tutt’altro avviso rispetto a Catalioto: il regolamento comunale non c’entra nulla e’ la legge che stabilisce la decorrenza dal 1.1.2013. Mi chiedo: ma l’avv. Catalioto risarcirà i cittadini che per causa sua inizieranno un contenzioso dagli esiti molto incerti ove, come sara’ a mio modesto parere, il comune dovesse vincere le cause cagionando l’incremento del 30 % degli importi, degli interessi, delle sanzioni e della spese di agio? Oltre alle spese di causa ed al contributo unificato.

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  11. Dell’Acqua chi?
    Un xxxxxxxxxxxxx in città, incapace di recepire un qualsiasi sistema per stanare gli evasori, che sono oltre un terzo dei contribuenti, facendo ricadere gli oneri su chi paga già.
    Vergogna.

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  12. RICORSO SI O NO…occorre chiarire che il contributo fisso della tassa è sempre dovuto e che solo una parte dell’aliquota può essere contestata. Pertanto se debbo 500,00 e contesto 200 le 300,00 le devo dare al Comune in ogni caso. Se 200,00 è il mio credito devo valutare il costo delle spese del ricorso tra onorari( gli avvocati costano se sono bravi) e spese fisse di bollo ( 16 euro ogni 4 facciate) e notifiche varie poi occorre valutare se per avere 200 vale la pena attendere 5 anni perché le Commissioni Tributarie hanno molto ma molto contenzioso da smaltire. Infine se ho vinto devo sperare che il Comune mi paghi le 200 euro….

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