Dal signor Antonio Depetro riceviamo una proposta per il regolamento della differenziata. Il nostro lettore ricorda anche come in città come Milano l'avvio della differenziata non sia stato facile nè rapido e occorrono regole certe.
Certochemarrabbio, quando nel Regolamento Edilizio, già superato tecnicamente, all’atto della sua redazione, non si prevedono articoli, finalizzati ad obbligare e favorire la raccolta differenziata, perché, anche nella civile Milano, l’allora sindaco Albertini, obbligò con la forza, negli anni novanta, i milanesi, che non ne volevano sapere di differenziare i loro rifiuti, predisponendo una severa disciplina, inserita nei vari Regolamenti, di cui a Messina non c’è traccia.
Quindi in vista del nuovo piano regolatore, faccio dono, all’ing .Giovanni Caminiti,, di tre articoli, da proporre alla Giunta e poi al Consiglio Comunale, da inserire nel regolamento edilizio, altrimenti quando parliamo di differenziata, facciamo ridere i polli.
Art. (Obbligo di conferimento)
1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all’interno delle
abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali abitati e degli annessi recintati,
devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti in contenitori
conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui all’articolo seguente.
2. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta
differenziata tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante. Tali
spazi non vengono computati nella superficie lorda di pavimento.
3. Le canne di caduta sono vietate.
Art. (Locale deposito)
1. I fabbricati devono disporre di un locale deposito destinato esclusivamente ad
accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani.
2. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con
mobilità ridotta ed avere dimensioni tali da contenere una quantità di rifiuti non inferiore
a litri 4,50 per ogni abitante. L’integrità del contenitore deve essere garantita sia nel
locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente
alle disposizioni vigenti.
Art. (Caratteristiche del locale deposito)
1. Il locale deve avere:
a) altezza minima di m. 2 e superficie adeguata, secondo i parametri indicati
nell’articolo precedente, e comunque non inferiore a mq. 2;
b) porta metallica a tenuta, di dimensioni minime di m. 1,00 per m. 1,80;
c) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,
impermeabile e facilmente lavabile;
d) torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m. 10 dall’apertura del
più vicino locale abitabile, qualora l’immondezzaio non faccia parte del
corpo del fabbricato, ovvero prolungantesi oltre il colmo del tetto nel caso
contrario;
e) possibilità di allacciamento ad una presa d’acqua con relativa lancia dotata di
una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;
f) scarichi sifonati dell’acqua di lavaggio;
g) accorgimenti tali da assicurare un’adeguata difesa antimurina e antinsetti.
Caro ingegnere Giovanni Caminiti, modifichi pure l’articolato in dono, ma nacati, altrimenti affogheremo nella spazzatura, oppure vogliamo arricchire l’oscuro mondo delle discariche?
Nino Depetro
Articolo interessante,e credo che la raccolta differenziata a Messina si debba ottenere con la “forza” (purtroppo) ,però è anche vero che io in passato ho provato a differenziare,ma i cassonetti più vicini alla mia residenza distano circa 1 km.
Come possiamo pretendere che la gente anziana,(ma non solo)”entri” nella cultura della differenziata se poi mancano i servizi?eh…purtroppo siamo sempre punto e a capo!Saluti…
-TOMAHAWK-