Dal Piano casa convertito in legge ad altre notizie utili nella rubrica settimanale
La rubrica di Confedilizia Messina
Il Piano Casa è legge
È stato convertito in legge il d.l. n. 66 del 7.5.2026, recante “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”. Poche le modifiche apportate in sede di conversione. La finalità del provvedimento resta quella di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero di realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale) (cfr. Cn mag. 2026). Viene solo operato un espresso richiamo, con riguardo ai fabbisogni abitativi dei lavoratori fuori sede, al “personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate”. Per il resto, il decreto, così come convertito, continua a fondarsi su tre direttrici. La prima direttrice concerne “un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale”, affidato a un Commissario straordinario in carica fino al 31.12.2027 (con dotazione finanziaria complessiva di 970 milioni di euro erogati tramite INVITALIA S.p.A.), il quale potrà operare “a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia” (d.lgs. n.159/2011), “delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. n. 42/2004), “nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”. La stessa direttrice si sviluppa anche attraverso la realizzazione sia di un programma di riscatto degli immobili Erp esistenti da parte degli assegnatari (a beneficio dei quali viene anche costituito un Fondo di garanzia per morosità incolpevole), sia di nuovi immobili di edilizia sociale, senza consumo di suolo, “da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita”.
La seconda direttrice del Piano si sostanzia, invece, nella concentrazione, in un apposito strumento finanziario (“Fondo housing coesione”), gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento dovranno essere creati comparti specifici dedicati “a ciascuna Regione, Provincia autonoma, o amministrazione centrale sottoscrittrice, idonei a garantire una adeguata separazione contabile relativa alle risorse europee e nazionali”.
La terza direttrice, infine, si concreta nella realizzazione di “programmi infrastrutturali di edilizia integrata” finalizzati ad attrarre investimenti privati, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da locare o vendere, “rispettivamente a canone o a prezzo calmierati”. Si introducono pertanto semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario. A fronte di tali semplificazioni, non meno del “70 per cento dell’importo dell’investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale” dovrà essere “destinato agli interventi di edilizia convenzionata” e le unità immobiliari così realizzate dovranno essere vendute o locate applicando una “riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona”.
Indennità da miglioramenti: il conduttore ne ha sempre diritto?
Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore all’indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi e per gli effetti del codice civile, che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore. Tale consenso, importando cognizione dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da meri atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni. La mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell’indennizzo. In altri termini, l’eventuale iniziativa del conduttore al miglioramento deve essere acconsentita dal proprietario dell’immobile, cosicché lo stesso, valutando la convenienza delle opere e la loro entità, anche economica, possa manifestare il suo consenso consapevole delle ricadute economiche che lo stesso avrà nei suoi confronti (cfr., in punto, Tribunale Chieti, 12.5.2025, n. 32).
Il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale è innovazione voluttuaria?
Il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, qualificata dall’art. 1117 cod. civ. come parte comune indispensabile all’uso collettivo, non può essere ricondotto nell’ambito delle innovazioni voluttuarie o gravose. Non è, dunque, applicabile nella fattispecie la facoltà ex art. 1121 cod. civ. di sottrarsi alla contribuzione per la particolare gravosità del contributo (in questo senso anche Tribunale Ravenna, sez. I, 24.10.2025, n. 663).(da Confedilizia Notizie)—

