Coronavirus: ecco cosa si può fare in Sicilia. Le Faq della Regione

Coronavirus: ecco cosa si può fare in Sicilia. Le Faq della Regione

Rosaria Brancato

Coronavirus: ecco cosa si può fare in Sicilia. Le Faq della Regione

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giovedì 07 Maggio 2020 - 09:29

Seconde case, sport, rientri nell'isola. Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla Fase 2 in Sicilia

Con una circolare firmata ieri il governatore Musumeci ha chiarito dubbi e domande in merito a ciò che si può e non si può fare in Sicilia da lunedì scorso.

Sì ai rientri in Sicilia

1)RIENTRI IN SICILIA. Si può arrivare in Sicilia inserendo tra le motivazioni di necessità il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio”.Le disposizioni sanitarie per i soggetti che rientrano in Sicilia prevedono un periodo obbligatorio di 14 giorni di isolamento, comunicando il loro arrivo al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, al dipartimento della prevenzione dell’ASP competente per territorio e registrandosi al sito siciliacoronavirus.it.Dopo tale periodo è, se necessario, possibile spostarsi verso un’altra regione, ma solo per i motivi previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 (ossia: esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, incontro con i congiunti e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza). Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. (ndr- nel frattempo sono stati aumentati i voli e le corse sullo Stretto)

Sì alle seconde case e come

2)SECONDE CASE. E’ consentito lo spostamento “stagionale” in ambito regionale nelle abitazioni diverse da quella principale, purché effettuato nelle giornate feriali. Restano consentiti, dopo il trasferimento presso la seconda abitazione, gli spostamenti effettuati per le motivazioni previste dal DPCM 26 aprile 2020. Inoltre, deve intendersi, che nei giorni feriali sono consentiti eventuali spostamenti per raggiungere la seconda abitazione per effettuare opere di manutenzione.

Sì agli spostamenti fuori comune

3)SPOSTAMENTI FUORI DAL PROPRIO COMUNE- Sono consentiti gli spostamenti verso altri territori comunali nell’ambito regionale purché effettuati per le motivazioni previste dal DPCM 26 aprile 2020. Tra gli spostamenti effettuati per motivi di necessità sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi all’acquisto di beni necessari ivi compresi i generi alimentari. Rimangono consentiti, inoltre, gli spostamenti fra Comuni della regione previsti nell’Ordinanza n°18 del 30 aprile 2020.

Le regole per gli ambulanti

4)AMBULANTI– Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all’aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti), purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il di stanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all’uso costante di mascherina e all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

Addestramento unità cinofile

5)UNITA’ CINOFILE Le attività di addestramento delle unità cinofili sono consentite purché effettuate all’aperto, e da un solo addestratore per ciascun cane, utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale, garantendo il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo dopo l’uso a eventuali sanificazioni di attrezzi utili allo scopo.

Lavori non continuativi

6)LAVORI NON CONTINUATIVI– Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 proveniente da aree geografiche diverse da quelle della Regione Siciliana è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto con decreto dell’Assessore regionale alla salute e, quindi, è esentato all’arrivo in Sicilia dall’obbligo dell’isolamento. Qualora il suddetto personale dovesse abbandonare il territorio regionale e farvi successivo rientro a seguito della ripresa dei lavori il suddetto regime di sorveglianza riprenderà previa le comunicazioni di rito. I lavoratori residenti in Sicilia appartenenti alla categoria del personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi in altre Regioni del territorio nazionale, al loro rientro sono parimenti esonerati dal regime di isolamento fiduciario e sono assoggettati al differente regime della sorveglianza attiva. A tal fine, il datore di lavoro trasmette al Dipartimento di prevenzione dell’ASP territorialmente competente l’elenco dei lavoratori che hanno fatto rientro in Sicilia dopo essersi recati per esigenze di lavoro in altre Regioni del territorio nazionale.

Sì allo sport

6)ATTIVITA’ SPORTIVE– e’consentita l’attività sportiva in forma individuale intendendo includere tutte le attività sportive non agonistiche, comprese quelle di mare, che è possibile praticare in modo individuale garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per tali attività è consentito anche spostarsi, anche tra Comuni all’interno della Regione, con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività.

Sì alla pesca

7)PESCA E MANUTENZIONE NATANTI La pratica della pesca sportiva e ricreativa e gli spostamenti per l’attività manutentiva dei natanti, a parziale rettifica e integrazione della circolare 12 del 2 maggio 2020, sono possibili anche al di fuori del territorio comunale di residenza.

Consentiti i traslochi

8)TRASLOCHI– I servizi di trasloco (trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia) rientrano tra i codici ATECO consentiti.

Sì a ripresa dei cantieri

9) CANTIERI DI LAVORO– La ripresa dei cantieri di lavoro finalizzati all’esecuzione di attività contemplate nell’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 è autorizzata previa redazione di apposito documento per la sicurezza dei lavoratori che contenga anche le norme per prevenire il rischio di contagio da Covid 19

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Un commento

  1. Leggo tante limitazioni per i siciliani e gli italiani in generale.Cose impensabili da dittatura. Mi dica egregio Musumeci ma le migliaia e migliaia di migranti che sbarcheranno (in estate) e non hanno fissa dimora,dopo la quarantena cosa faranno.Gireranno senza restrizione tutta la sicilia e l’Italia e potranno andare all’estero.Ce lo dica oppure li tratterra’ sempre in sicilia ?

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