Dichiarati nulli i provvedimenti del Comune. Rimane l’ultimo nodo: in consiglio comunale c’è una delibera per trasformare l’area da B1 a B4c, ma il progetto è stato approvato con gli indici di fabbricabilità di una zona B1
Alla fine ha vinto Molini Gazzi. Su tutti i fronti. Mentre a Messina la commissione edilizia del Comune approvava il progetto presentato dalla società per realizzare una palazzina di sette piani laddove oggi insiste l’ormai ex stabilimento, a Catania, lunedì scorso, il giudice del Tar Salvatore Schillaci accoglieva il ricorso della società stessa, presentato dall’avv. Antonio Catalioto, contro i provvedimenti con cui il Comune aveva provato a stoppare il progetto stesso. Palazzina doveva essere e palazzina sarà. Con un ultimo nodo da sciogliere, però. All’ordine del giorno del consiglio comunale c’è una delibera, proposta dall’assessore all’Urbanistica Giuseppe Corvaja, che prevede la trasformazione dell’area interessata dal progetto da B1 a B4c. Un “compromesso” rispetto all’idea iniziale, drastica, secondo cui si intendeva rendere la zona D1, a destinazione industriale. Ma comunque non ben vista dalla ditta: con destinazione B4c, infatti, si potrebbe realizzare un edificio a sei piani, con la destinazione attuale, B1, i piani sarebbero sette e maggiore sarebbe anche l’indice di fabbricabilità. Ed è con questi parametri che la settimana scorsa la Commissione edilizia del Comune ha approvato il progetto realizzato dall’ing. Luciano Taranto. Del resto, va detto che nel corpo della stessa delibera è riportato un parere del Collegio di difesa del Comune nel quale si consiglia di tenere in debita considerazione il contenzioso in corso, anche se l’ottimismo manifestato in quel documento dagli avvocati di Palazzo Zanca («va detto che l’alea del giudizio non sembra sfavorevole al Comune») è stato poi smentito dai fatti, visto che il Tar, come detto, ha dato ragione alla Molini Gazzi.
LA VICENDA
Tutto inizia il 12 dicembre 2008, quando la Molini Gazzi Spa chiede la concessione edilizia per la realizzazione di un complesso edilizio costituito da residenze, uffici e locali commerciali. Quando stanno per scadere i 120 giorni di silenzio assenso, l’8 aprile 2009 il dipartimento Attività edilizie del Comune contesta una serie di difformità del progetto rispetto alle norme del Piano regolatore e comunicando, dunque, l’interruzione dei termini del silenzio assenso stesso. La società non ci sta, ritiene tardiva la posizione di Palazzo Zanca, comunica l’inizio dei lavori allegando la perizia giurata. Il Comune, però, ritenendo sospeso il termine per la formazione del silenzio assenso, diffida la Molini Gazzi dal proseguire i lavori prosecuzione dei lavori e ne dispone la sospensione. Provvedimenti impugnati con un ricorso presentato dall’avv. Catalioto per conto della Molini Gazzi il 4 maggio. Palazzo Zanca si costituisce in giudizio, inizia il contenzioso. E il Comune il 25 settembre 2009 denega la concessione edilizia affermando che «… a prescindere dal parere della Commissione edilizia comunale si rende necessario procedere al diniego della domanda di concessione edilizia e non già al suo annullamento». Provvedimento che viene impugnato, anche questo, dalla Molini Gazzi, aggiungendo un altro tassello al contenzioso in corso.
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
Secondo il Tar, dunque, le ragioni stanno dalla parte di Francesco Pulejo e della Molini Gazzi. «Nel caso in esame – si legge nella sentenza – mentre da un lato, la richiesta formulata al 117esimo giorno non risulta idonea ad interrompere il termine per la formazione del silenzio assenso, dall’altro, le eventuali difformità riscontrate, qualora ritenute ostative al rilascio del titolo edilizio, imponevano l’adozione di un provvedimento espresso di diniego nel termine (questa volta perentorio) di trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori, quindi entro la data del 14 maggio 2009. Una volta decorso anche tale ulteriore termine dilatorio dall’inizio dei lavori (durante il quale il relativo svolgimento avviene, per così dire, a rischio dell’interessato, che per contro ha beneficiato di un iter rapido e di tempi certi per la formazione del provvedimento abilitativo), il Comune può annullare la concessione solo se l’illegittimità sia ancora persistente al momento in cui viene adottato il provvedimento in autotutela e solo se quest’ultimo sia giustificato dalla ricorrenza di uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale». Secondo questi principi, «appare evidente che il provvedimento di diniego» del Comune «risulta tardivo, potendo, l’amministrazione in quella fase adottare soltanto un provvedimento di autotutela. E’ illegittimo, pertanto, il provvedimento con cui una volta formatosi il silenzio assenso sull’istanza di concessione edilizia, l’Amministrazione comunale ha tardivamente denegato la richiesta del titolo edilizio». Caso chiuso, dunque? La curiosità, a questo punto, è capire come si comporterà il consiglio comunale.
