Green pass obbligatorio, ecco per chi e come ottenere l'esenzione

Green pass obbligatorio, ecco per chi e come ottenere l’esenzione

Alessandra Serio

Green pass obbligatorio, ecco per chi e come ottenere l’esenzione

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mercoledì 22 Settembre 2021 - 16:51

Una grafica immediata spiega come funziona l'obbligo e come ottenere l'esenzione. Tutte le regole

Da oggi e fino al 31 dicembre il Green pass diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per 23 milioni di lavoratori.

Chi non ha il green pass è considerato “assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

Green pass e lavoratori privati

L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli privi del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Green pass e magistrati

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19”, recita l’articolo 2. “Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si specifica, le disposizioni “non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”.

Green pass esteso: multe e sanzioni

Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500″. Saranno sospesi dal lavoro e senza retribuzione i lavoratori che si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass.

Per il periodo di sospensione, i lavoratori senza Green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. In sintesi, nessun licenziamento.

Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.

A chi spetta

Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.

Chi è esente

Il Green pass non è obbligatorio per:

– i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.

– i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;

– i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

Green pass, come ottenerlo

Il Green pass si potrà visualizzare, acquisire e scaricare -nonché stampare- attraverso diversi canali digitali. Le fonti sono diverse: sul sito dedicato; attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni; con l’app IO. Per chi ha difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di questi strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell’App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Quanto dura

Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts – conclude AdnKronos – ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. In caso di vaccino ricevuto, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione con validità fino alla dose successiva; in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, certificazione generata entro i due giorni successivi e valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione; per il vaccino monodose, green pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e validità per 9 mesi. Nei casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per 48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il giorno seguente e validità di 180 giorni.


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