Corte Costituzionale: incompatibile doppio incarico Regione-Comune

Corte Costituzionale: incompatibile doppio incarico Regione-Comune

Corte Costituzionale: incompatibile doppio incarico Regione-Comune

venerdì 23 Aprile 2010 - 10:52

Con la sentenza n.143 depositata oggi (integralmente riportata all'interno), la Consulta ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sul caso Reitano-Ardizzone

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione siciliana sulle norme in materia di ineleggibilita’ e incompatibilita’ dei deputati regionali. E in particolare, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della regione, con popolazione superiore a 20mila abitanti.

Con la sentenza n.143 depositata oggi, la Consulta ha cosi’ accolto la questione sollevata dal Tribunale di Palermo (vedi articolo correlato in basso). Per i giudici -la dichiarazione di incostituzionalita’ dell’omessa previsione della causa di incompatibilita’ in esame, non puo’ ritenersi preclusa dall’essere la materia riservata alla discrezionalita’ del legislatore, giacche’ il limite dimensionale cui si rapporta l’operativita’ della causa di incompatibilita’ discende direttamente ed univocamente dall’assetto normativo vigente nella regione siciliana-.

La Corte, nel caso in esame, -deve dare attuazione ai principi del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilita’ e quelle di incompatibilita’ sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge regionale n .22 del 2007, se da un lato ha disatteso tali principi ha dall’altro lato contestualmente rideterminato la categoria dell’ineleggibilita’ a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei comuni, compresi nel territorio della regione – spiega la Consulta – circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti-.

In conclusione, la Corte Costituzionale, dunque, -da’ semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l’incompatibilita’ nelle medesime ipotesi e dentro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilita’-.

Correlata in download la sentenza integrale della Corte

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