I furbetti dell'Ars: ecco la leggina -ad hoc- che salva i doppi incarichi

I furbetti dell’Ars: ecco la leggina -ad hoc- che salva i doppi incarichi

I furbetti dell’Ars: ecco la leggina -ad hoc- che salva i doppi incarichi

giovedì 26 Marzo 2009 - 11:45

Approvate le nuove disposizioni: chi è incompatibile con la carica di deputato (come potrebbero essere Buzzanca, Ardizzone e Romano) deciderà a sentenza passata in giudicato. Cioè a mandato concluso. L'affondo di Stella sul Corriere

Gian Antonio Stella ha nuovo materiale per riaggiornare il suo libro -La Casta-. Gli viene fornito da quella che il noto giornalista definisce «la mitica Assemblea Regionale Siciliana» che «ne ha fatta un’altra delle sue». Nel mirino di Stella e del suo articolo apparso oggi sul Corriere della Sera finisce la legge approvata il 3 marzo scorso all’Ars e già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che salvaguarda, sostanzialmente, i deputati regionali che godono di doppi incarichi. Qui a Messina abbiamo tre illustri esempi, tutti citati da Stella: il sindaco Giuseppe Buzzanca, il suo vice nonché assessore alla Cultura Giovanni Ardizzone e l’assessore alla Protezione Civile Fortunato Romano, rispettivamente di Pdl, Udc e Mpa (ognuno dei quali, è giusto ricordarlo, ha rinunciato all’indennità dovuta dal Comune di Messina).

La necessità di quella che è già considerata la classica -leggina ad hoc- si è manifestata dopo il pronunciamento del Tribunale di Palermo in merito al ricorso presentato dal primo dei non eletti dell’Udc, Antonino Reitano (oggi transitato alla corrente Briguglio del Pdl), proprio contro l’ex collega di partito Ardizzone. Reitano, come ci spiega l’avvocato che lo ha assistito, l’ex assessore della giunta Genovese Antonio Catalioto, ha sollevato la questone di costituzionalità della legge del dicembre del 2007 che aboliva l’incompatibilità tra le cariche in questione, e il Tribunale, ritenendo fondato il ricorso, ha trasmesso tutti gli atti alla Corte costituzionale.

Qui nasce l’urgenza. E se la Corte costituzionale dovesse dar ragione a Reitano (o anche a Santo Catalano, primo dei non eletti Mpa, che assistito sempre da Catalioto ha presentato ricorso contro Romano)? Ecco che viene presentata la leggina nell’aula dell’Ars, opportunamente emendata da uno dei diretti interessati, Buzzanca, insieme agli onorevoli Leontini, Formica, Faraone, Laccoto, Dina e Campagna. Ecco cosa ne viene fuori: «Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

E i procedimenti in corso? No problem, c’è l’art. 1 ter: «Le disposizioni si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato». In parole semplici, ci spiega sempre Catalioto, «nel caso in cui venga sollevata una questione di incompatibiltà, il deputato avrà dieci giorni di tempo per optare tra una delle cariche, ma solo da quando la sentenza sarà passata in giudicato». Dunque, nel caso in questione, a mandato già bello e ultimato. Cosa ben diversa accade nel resto d’Italia, dove «la norma prevede che si opti per una delle cariche entro dieci giorni dalla notifica del ricorso», qualcosa di simile a quanto succedeva anche in Sicilia fino alla modifica della legge decisa il 3 marzo: qui il deputato optava entro 30 giorni dalla notifica.

La legge è già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dunque esecutiva, anche se ci sarebbero tre mesi di tempo per opporsi con eventuali referendum. Ma a chi converebbe mettersi di traverso? Basti guardare l’esito della votazione in aula: 57 favorevoli, 3 contrari (tutti del Pd, tra cui il messinese Filippo Panarello) e dieci astenuti. Una trasversalità che la dice lunga.

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