Elezioni Messina, ecco perché il Tar ha rigettato i ricorsi

Elezioni Messina, ecco perché il Tar ha rigettato i ricorsi

Marco Ipsale

Elezioni Messina, ecco perché il Tar ha rigettato i ricorsi

venerdì 23 Ottobre 2026 - 19:08

I giudici amministrativi spiegano le ragioni giuridiche che blindano l'esito delle urne

MESSINA – Nessuna irregolarità sulla data delle elezioni e piena legittimità nella presentazione delle 14 liste collegate e affiancate dal simbolo di “Sud chiama Nord”. Ecco perché il Tar ha respinto con due distinte sentenze i ricorsi presentati per chiedere l’annullamento delle elezioni amministrative di Messina dello scorso 24 e 25 maggio 2026, confermando l’elezione del sindaco Federico Basile e la composizione del nuovo Consiglio comunale.

I giudici amministrativi (presidente ed estensora Agnese Anna Barone, consigliere Giovanni Giuseppe Antonio Dato e primo referendario Salvatore Ermete Massimo Accolla) si sono pronunciati con la sentenza numero 2739/2026 sul ricorso promosso da Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio e con la sentenza numero 2740/2026 sul giudizio incardinato dagli elettori Michele Laghezza e Giuseppe Currò.

La contestazione sulle date: «Nessun rinvio al 2027»

Il primo pilastro delle impugnative poggiava sui tempi di indizione delle consultazioni. Secondo i ricorrenti Bucceri e Dibilio, le elezioni avrebbero dovuto slittare alla primavera del 2027 poiché le dimissioni del sindaco uscente erano divenute irrevocabili il 27 febbraio 2026, ossia tre giorni oltre il termine del 24 febbraio previsto dalla legge statale numero 182/1991 per accedere alla tornata annuale ordinaria.

Il Tar ha smontato la tesi, evidenziando che la Regione Siciliana gode di potestà legislativa primaria ed esclusiva in materia di regime degli enti locali e procedimento elettorale. Applica quindi l’articolo 11 della legge regionale numero 35/1997, che impone di tornare alle urne nel “primo turno elettorale utile” per garantire la rapida ricostituzione degli organi democratici. La norma statale sul termine del 24 febbraio non costituisce principio fondamentale inderogabile e non si applica direttamente nell’ordinamento siciliano.

Il nodo delle 14 liste civiche senza firme

L’altro punto centrale dei ricorsi riguardava l’ammissione delle 14 liste collegate al sindaco Basile che recavano, affiancato al proprio nome, il simbolo di “Sud chiama Nord”. I ricorrenti sostenevano che la deroga alla raccolta delle firme prevista per i gruppi parlamentari Ars potesse essere usata una sola volta per competizione e che l’esenzione “seriale” per più liste avesse alterato la par condicio.

I magistrati di Catania hanno ritenuto del tutto infondata questa interpretazione restrittiva perché “la legge regionale parla espressamente al plurale di liste dei candidati e non pone alcun limite numerico o vincolo di corrispondenza univoca”. Ancora perché “ogni lista che incorpora o affianca il simbolo del partito radicato all’Ars ne costituisce un’articolazione organizzativa; di conseguenza, l’esonero dalla raccolta firme si estende all’intera proposta elettorale promossa da quella forza politica”. E infine perché “il sistema elettorale siciliano incentiva le ampie coalizioni per il raggiungimento della maggioranza al primo turno; costringere un partito a raccogliere le firme per le sole liste civiche collegate significherebbe penalizzarne ingiustamente la strategia competitiva”.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la presentazione delle liste da parte di un unico delegato del partito è del tutto legittima e che la rettifica grafica della posizione dei simboli sulla scheda non richiedeva la nuova firma di accettazione da parte dei candidati.

Confermati i risultati delle urne

Alla luce delle decisioni, il Tar Catania ha rigettato integralmente i ricorsi lasciando inalterato l’esito dello scrutinio che aveva visto Federico Basile prevalere al primo turno con il 58,42% delle preferenze.

Considerata la complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate, le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, mentre la Prefettura di Messina è stata estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

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