Il deputato dei Verdi torna sugli atti segreti e la società replica: "Atto aggiuntivo sarà pubblico quando ufficiale"
Nuovo botta e risposta tra Verdi e società Ponte sullo Stretto, che risponde ad Angelo Bonelli sul diniego di accesso agli atti.
Bonelli vuole il contratto
“Oggi la società Stretto di Messina mi ha comunicato l’ennesimo diniego all’accesso agli atti relativi al contratto e all’atto aggiuntivo con Webuild. È inaccettabile che un’opera pubblica del costo di 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata dallo Stato, sia avvolta da un livello di segretezza deciso, di fatto, dalla parte privata per pregiudizio ai propri interessi”, ha detto l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.
“No alle zone d’ombra”
“Chiedo al governo e al Cipess la pubblicazione integrale di contratti, atti aggiuntivi, relazioni tecniche e cronoprogrammi, oltre ai pareri e alle condizioni richiamate dal D.L. 35/2023. Su un’opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d’ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato. Continuerò a esercitare ogni prerogativa parlamentare e adire tutte le sedi competenti per garantire trasparenza, legalità e responsabilità”, ha aggiunto il parlamentare.
La Stretto spa prende tempo
La società Stretto di Messina nega la segretezza e ribadisce di aver sempre operato secondo trasparenza e nel rispetto della normativa. “Nessuna segretezza in merito all’atto aggiuntivo siglato con il contraente generale Eurolink. Come illustrato nella lettera indirizzata all’onorevole Bonelli i principali contenuti dell’atto aggiuntivo saranno resi pubblici non appena sarà diventato efficace. Ciò avverrà dopo la registrazione della delibera Cipess e la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale”.

Bonelli vuole cosa? 😀
Non ne è capace.
Vada a raccogliere sassi sull’Adige.
Ma si può capire cosa c’è di ufficiale e cosa no?
Che caos.
Dispositivo dell’art. 22 Legge sul procedimento amministrativo
Legge sul procedimento amministrativo → Capo V – Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
E fanno bene a non darglielo, tanto non capirebbe e sarebbe tempo perso.
Cosa nn si farebbe per uno 0,00001% di elettori in più.
Sin dai tempi di mio nonno il ponte era strumento in mano ai politici che promettevano e nn facevano oggi ,Ancor peggio,e’ in mano ad un disfattismo politico che entra a gamba tesa senza alcuna competenza