Amministrative a Messina, la Regione conferma: nessun errore nella data di dimissioni

Amministrative a Messina, la Regione conferma: nessun errore nella data di dimissioni

Marco Olivieri

Amministrative a Messina, la Regione conferma: nessun errore nella data di dimissioni

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venerdì 13 Marzo 2026 - 15:33

Il servizio 5 Ufficio elettorale chiarisce: domina la normativa regionale. Il caso sollevato da Giorgianni sul rischio di un lungo commissariamento

MESSINA – Il caso è stato sollevato dall’ex giudice ed ex senatore Angelo Giorgianni, ora al fianco del movimento civico di Gaetano Sciacca candidato sindaco. Ma la Regione siciliana precisa che non ci sono stati errori nella data di dimissioni del sindaco Federico Basile. E Messina non rischia un commissariamento più lungo perché vige la normativa regionale.

Così Giorgianni: “Arriveremo a maggio con un commissariamento che doveva durare tre mesi ma che rischia di durare un anno. Non so se Cateno De Luca o il suo staff hanno sbagliato. Forse non sono bravi in matematica. Occhio alle date. Basile si è dimesso il 7 febbraio 2026. Qualcuno pensava che sarebbe tornato indietro, ma non lo ha fatto. Ma sono diventate definitive ed efficaci giorno 27. I conti non tornano. Dal 7 al 27? La finestra per votare a maggio si chiudeva il 24, quindi ci sono tre giorni di ritardo. Lo dice la giurisprudenza”.

Il chiarimento dell’Ufficio elettorale sull’ipotesi dell’errore della data nelle dimissioni di Basile

Tuttavia, il servizio 5 “Ufficio elettorale” del dipartimento delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, con responsabile del servizio Giovanni Corso, chiarisce la questione in merito alla richiesta di chiarimenti interpretativi. E scrive all’associazione “Diritto in movimento”, alla segreteria generale della Regione siciliana e alla prefetta di Messina Cosima Di Stani. Si legge nel documento ufficiale: “La norma di riferimento risulta essere l’articolo 11 della legge regionale del 15 settembre 1997 n° 35 il quale stabilisce che le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio”. Pertanto, alla luce della citata norma, il momento giuridicamente rilevante ai fini delle dimissioni del sindaco coincide con la data della loro efficacia, in particolare trascorsi i canonici 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio”.

Per le elezioni bisogna fare riferimento alla normativa regionale

In sostanza, “per chiarire se il Comune di Messina deve ritenersi incluso o meno nella tornata elettorale amministrativa della primavera 2026, deve, anche in questo caso, farsi riferimento alla normativa regionale. In relazione all’individuazione della “prima tornata elettorale utile”, non essendo, indicata alcuna data precisa, è necessario fare riferimento al principio generale che la data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’assessore regionale per gli Enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno. E, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione”.

“Il Comune di Messina deve ritenersi incluso nella tornata elettorale amministrativa della primavera 2026”

Questa la conclusione: “La mancata indicazione della data del “24 febbraio” nella normativa regionale di riferimento (L.R. 35/1997 articolo 11) non va intesa come inossevanza dei principi generali delle norme nazionali e/o una limitazione dell’elettorato attivo e passivo, ma verte quale “ratio” nel restituire, il prima possibile, agli enti pubblici territoriali un’amministrazione eletta dal popolo al fine di
garantire i principi costituzionali ed evitare così una lunga gestione commissariale. Nel caso di specie, poiché il termine non è ancora trascorso, stante che non è stato emanato il decreto assessoriale di indizione dei comizi, ne consegue che, il Comune di Messina deve ritenersi incluso nella tornata elettorale amministrativa della primavera 2026″.

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