Ricorso elettorale, le precisazioni di un cittadino

Ricorso elettorale, le precisazioni di un cittadino

Redazione

Ricorso elettorale, le precisazioni di un cittadino

mercoledì 06 Agosto 2008 - 16:39

Filippo Pansera scrive alla redazione: «I voti nelle sezioni 201 e 202 correttamente annullati, le schede bianche non vanno computate nel quorum e gli errori nello scrutinio non comportano l'annullamento delle elezioni»

Non è caduto nel dimenticatoio, né d’altronde potrebbe farlo, il ricorso presentato nei giorni scorsi al Tar di Catania da due cittadini messinesi, Giuseppe Russo e Giulia Gatto, chiedendo l’annullamento delle amministrative del 15 e 16 giugno. Una nuova spada di Damocle che però, secondo qualcuno, non ha ragione di esistere. La pensa così, ad esempio, un altro cittadino messinese, Filippo Pansera, che scrive al nostro giornale illustrando una serie di puntualizzazioni.

«Bisogna precisare – scrive Pansera – che la Legge 26 agosto 1992, altrimenti detta anche Campione precisa che se il voto viene espresso contrassegnando un simbolo per poi andare a votare il candidato di una lista della stessa coalizione (in questo caso PD) ma non di quella del simbolo tracciato senza alcuna preferenza, ciò ne determina la nullità, non si capisce pertanto come i ricorrenti possano affermare che i 28 più 15 voti delle sezioni 201 e 202 dovessero essere attribuiti al candidato Sindaco Francantonio Genovese quando invece come correttamente è avvenuto sono stati annullati».

«La sentenza del T.A.R. Catania del 6 dicembre 1993 N° 871 – prosegue Pansera – prescrive come d’altronde fà anche la Legge 26 agosto 1992 che le schede bianche non debbano essere computate nel quorum per l’elezione del sindaco, non si capisce anche in questo caso come i ricorrenti possano affermare il contrario dato che quanto deciso illo tempore negli anni ’50 da alcuni presidenti della Regione Siciliana in tema di quorum e schede bianche è stato appunto superato dalla Legge già detta Campione».

«Infine – conclude – le discrasie nei verbali con macroscopici errori venuti alla ribalta congiuntamente alle operazioni di scrutinio e succecciva verifica dell’Ufficio Centrale Elettorale, possono o potrebbero eventualmente determinare responsabilità penali personali da parte di alcuni presidenti e componenti di seggio, ma non esiste in Giurisprudenza che ciò possa tradursi in una nullità o annullamento delle elezioni in tutto o in parte.

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